Liquidazione controllata della società agricola: inammissibile la domanda cumulativa dei soci, ma l’apertura si estende automaticamente agli illimitatamente responsabili
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Massima
La presentazione cumulativa di domande di apertura della liquidazione controllata è ammissibile solo nelle ipotesi di procedura familiare ex art. 66 CCII, che non ricorrono quando tra i ricorrenti vi sia un ente collettivo, incapace di rapporti familiari: è pertanto inammissibile la domanda proposta in proprio dai soci unitamente alla società. Tuttavia, ai sensi dell'art. 270 CCII, la sentenza di apertura della liquidazione controllata della società produce effetti estensivi automatici nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, realizzando un risultato sovrapponibile a quello richiesto in proprio. La convocazione del debitore ex art. 41 CCII è ultronea quando è lo stesso debitore a presentare l'istanza.
Una società semplice agricola e i suoi due soci presentavano congiuntamente domanda di apertura della liquidazione controllata, deducendo lo stato di sovraindebitamento dell’impresa, ormai inattiva e gravata da un indebitamento prevalentemente bancario sproporzionato rispetto a redditi e patrimonio, nonché la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in ragione della qualità di imprenditore agricolo ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
La sentenza affronta il tema del cumulo soggettivo di domande: la procedura unitaria “di gruppo familiare” ex art. 66 CCII non è applicabile quando uno dei ricorrenti è un ente collettivo, sicché la domanda proposta in proprio dai soci è inammissibile. Il Tribunale valorizza però l’effetto espansivo dell’art. 270 CCII: l’apertura della liquidazione controllata della società di persone si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili, rendendo superflua la domanda individuale. Viene inoltre chiarito che la determinazione della quota di reddito e patrimonio da lasciare ai debitori ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII spetta al giudice delegato dopo l’apertura.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata della società con estensione ai soci, dichiarando inammissibile la loro domanda in proprio, e detta le consuete disposizioni operative, incluso il parere del liquidatore sull’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII allo scadere del triennio. La pronuncia è un riferimento utile per la crisi delle imprese agricole in forma societaria e per il coordinamento tra domande dei soci e della società.