Liquidazione controllata con solo reddito: apertura possibile e compenso del difensore escluso dalla prededuzione
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Massima
Ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII può essere aperta la liquidazione controllata della persona fisica il cui attivo sia costituito quasi esclusivamente da quote di reddito, non potendosi escludere l'acquisizione di beni sopravvenuti nelle more del triennio di cui all'art. 282, co. 1, CCII. Il compenso del difensore che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda non è prededucibile, non rientrando tra le voci dell'art. 6 CCII né tra le spese di cui all'art. 277 CCII, e va insinuato al passivo secondo i criteri di legge; il termine per le domande ex art. 270, co. 2, lett. d), CCII è soggetto alla sospensione feriale ex L. 742/1969.
Una debitrice non esercente attività d’impresa, gravata da un’esposizione di circa 24.000 euro composta in prevalenza da debiti erariali e da oneri legati all’immobile condotto in locazione, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 269 CCII. L’attivo era costituito quasi esclusivamente da un modesto reddito mensile, in parte derivante da un contratto di collaborazione in scadenza e in parte dall’indennità di accompagnamento, in assenza di beni immobili o mobili di valore.
Il Tribunale di Terni ha affrontato tre questioni: l’ammissibilità di una liquidazione controllata alimentata dal solo flusso reddituale, anche a fronte della prossima scadenza del contratto di lavoro; la collocazione del compenso del difensore che ha assistito il debitore nel deposito del ricorso; l’applicabilità della sospensione feriale al termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo ex art. 270, co. 2, lett. d), CCII. Centrale è il rinvio dell’art. 65, co. 2, CCII alla disciplina del procedimento unitario, coerente con la clausola di compatibilità dell’art. 270, co. 5, CCII.
Il collegio ha dichiarato aperta la procedura, ritenendo che la componente reddituale e la possibile acquisizione di beni sopravvenuti nel triennio rilevante ai fini dell’esdebitazione ex art. 282 CCII rendano la liquidazione non antieconomica. Ha inoltre escluso la prededuzione per il compenso del difensore, non previsto dall’art. 6 CCII né riconducibile alle spese ex art. 277 CCII, trattandosi di credito anteriore e di assistenza non obbligatoria, e ha riconosciuto la sospensione feriale del termine per le insinuazioni, in linea con il richiamo all’art. 201 CCII. La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per OCC, liquidatori e difensori sul perimetro della prededuzione nel sovraindebitamento.