Liquidazione controllata del lavoratore dipendente: il triennio dell’esdebitazione come durata minima e massima di apprensione dei redditi
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Può essere aperta ex artt. 268-270 CCII la liquidazione controllata del debitore il cui attivo sia costituito essenzialmente dalla quota di reddito da lavoro dipendente, senza alcun vaglio di meritevolezza, rinviato all'eventuale esdebitazione ex art. 282, co. 2, CCII. Fin quando vi siano debiti da soddisfare, il termine triennale correlato all'esdebitazione opera quale durata non solo massima ma anche minima di apprensione dei beni sopravvenuti e delle quote di reddito (C. Cost. n. 6/2024); l'amministrazione dei beni spetta al liquidatore ex art. 275, co. 2, CCII e il debitore non può chiedere l'esclusione di beni dall'attivo.
Un lavoratore dipendente, già socio di una società in nome collettivo inattiva da anni e gravato da un’esposizione debitoria di quasi 600.000 euro originata dalle pregresse attività d’impresa, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII. L’attivo disponibile era limitato allo stipendio mensile, oltre a un TFR maturato in azienda e a un fondo pensione integrativo non liquidabile.
La sentenza ripercorre i presupposti della procedura: l’applicazione della disciplina del procedimento unitario in forza dell’art. 65, co. 2, CCII con possibilità di omettere l’udienza in assenza di contraddittori; la sussistenza del sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), CCII per squilibrio tra attivo liquidabile ed esposizione; l’eliminazione del vaglio di meritevolezza all’accesso, rinviato all’esdebitazione ex art. 282, co. 2, CCII. Il collegio delinea inoltre il rapporto tra durata della liquidazione e triennio esdebitativo: richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, afferma che, finché vi siano debiti da adempiere, l’apprensione delle quote di reddito e dei beni sopravvenuti deve protrarsi quantomeno fino all’esdebitazione, fungendo il triennio da termine minimo oltre che massimo, nel rispetto della ragionevole durata.
Il Tribunale di Modena ha dichiarato aperta la procedura, demandando al giudice delegato la determinazione della quota di reddito impignorabile per il mantenimento del nucleo familiare, escludendo ogni discrezionalità del debitore sui beni da includere e impartendo al liquidatore un articolato programma di adempimenti ex artt. 270, 273, 275, 276, 280 e 282 CCII. Una decisione di sistema sulla liquidazione controllata fondata sui soli redditi futuri del debitore.