Liquidazione controllata senza beni: alla Consulta l’assenza di un limite temporale all’apprensione dei redditi
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Massima
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, CCII, applicabile alla liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 ss. CCII, nella parte in cui — a differenza dell'abrogato art. 14-undecies della legge 3/2012 — non prevede un limite temporale all'acquisizione dei beni sopravvenuti all'apertura della procedura: nelle liquidazioni a vocazione esclusivamente reddituale, il termine triennale di cui all'art. 282 CCII può fungere solo da limite massimo di apprensione, mentre l'assenza di una durata minima legale rimette all'arbitrio del liquidatore la fissazione della durata della procedura, con possibile totale sacrificio della tutela esecutiva del credito.
Nell’ambito di una liquidazione controllata il cui attivo è costituito dal ricavato di una vendita esecutiva già perfezionata e dalla quota di retribuzione mensile della debitrice eccedente il mantenimento, i liquidatori sottopongono al giudice delegato un programma di liquidazione di durata quadriennale, motivato dall’esigenza di assicurare un minimo soddisfacimento ai creditori. In sede di approvazione ex art. 272, comma 2, CCII, il giudice delegato solleva d’ufficio questione di legittimità costituzionale.
L’ordinanza ricostruisce sistematicamente il problema della durata delle liquidazioni controllate “senza beni” e a sola vocazione reddituale: scartata la tesi che desume dal triennio esdebitativo degli artt. 279 e 282 CCII anche una durata minima, e ritenuta arbitraria la fissazione rimessa al liquidatore, il giudice rileva che il venir meno dell’art. 14-undecies della legge 3/2012, che limitava a quattro anni l’apprensione dei beni sopravvenuti, ha creato un vuoto normativo foriero di abusi: il debitore potrebbe ottenere lo stay delle esecuzioni ex artt. 150 e 270, comma 5, CCII e una rapida esdebitazione senza alcun soddisfacimento dei creditori.
Il Tribunale dichiara quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 142, comma 2, CCII per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., suggerendo come soluzione “a rime obbligate” il termine quadriennale, sospende il procedimento e trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Provvedimento di grande rilievo per i professionisti, perché investe direttamente la redazione dei programmi di liquidazione e l’equilibrio tra favor debitoris ed effettività della tutela del credito.