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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata su istanza del creditore: basta l’accertamento incidentale del credito, anche senza titolo esecutivo

Autorità

Tribunale

Sede

Salerno

Data

27/09/2024

Estensore

Enza Faracchio

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata istanza del creditore accertamento incidentale del credito soglia 50.000 euro insolvenza imprenditore minore

Massima

Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su domanda del creditore ex art. 268, comma 2, CCII non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente, in applicazione dei principi elaborati sulla legittimazione all'istanza di fallimento, un accertamento incidentale del credito da parte del tribunale, anche se sub iudice in separato giudizio. La domanda è procedibile ove la debitoria complessiva superi la soglia di euro 50.000 e va accolta quando il debitore, imprenditore minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, versi in stato di insolvenza ex art. 2, lett. c), CCII.

Una curatela fallimentare, deducendo un credito risarcitorio verso l’ex amministratore della società fallita per condotte di mala gestio ancora in corso di accertamento davanti alla sezione imprese di altro tribunale, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata nei confronti del medesimo, titolare di una piccola impresa individuale e già sottoposto a espropriazione immobiliare sull’unico cespite di proprietà. Il debitore non si costituiva.

La sentenza affronta la legittimazione del creditore istante privo di titolo esecutivo: richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 6 l.fall. (Cass., Sez. Un., n. 1521/2013), il collegio ritiene sufficiente l’accertamento incidentale del credito, riscontrando nelle poste di danno più agevolmente verificabili un credito superiore alla soglia di procedibilità di euro 50.000 prevista per le domande dei creditori; verifica poi il presupposto soggettivo, qualificando il resistente come imprenditore minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, e quello oggettivo dell’insolvenza, desunta dalla pendenza dell’esecuzione individuale e dall’ingente debitoria erariale.

Aperta la procedura ai sensi degli artt. 268 e 270 CCII, il tribunale richiama l’operatività del divieto di azioni esecutive individuali ex art. 150 CCII tramite il rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII, detta le autorizzazioni per l’accesso alle banche dati e scandisce gli adempimenti del liquidatore ex art. 272 CCII. La pronuncia conferma che la liquidazione controllata può essere un effettivo strumento di tutela “concorsuale” dei creditori verso il debitore civile o sotto-soglia, anche su crediti litigiosi.

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