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Normativa
Piano del Consumatore

Art. 73 CCII – Conversione del piano del consumatore

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Quando il piano non è eseguito o è revocato, su istanza di un creditore, del debitore o dell’OCC, il giudice può disporre, se ricorrono le condizioni, la conversione della procedura in liquidazione controllata del sovraindebitato, previo accertamento dello stato di sovraindebitamento.

2. La domanda di conversione è depositata presso il tribunale che ha omologato il piano, insieme alla documentazione aggiornata di cui all’articolo 68.

3. Con il provvedimento di conversione cessa ogni effetto derivante dall’omologazione del piano e si applicano, a decorrere dal deposito dell’istanza di conversione, le norme relative alla liquidazione controllata del sovraindebitato.

4. Ai fini della determinazione della massa attiva della liquidazione controllata, non si considerano gli atti di disposizione compiuti in esecuzione del piano omologato.