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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata del solo reddito: ammissibile, ma il debitore non può formulare una proposta ai creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Rieti

Data

03/06/2024

Estensore

Roberto Colonnello

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata liquidazione del reddito assenza di beni universalità quota di mantenimento esdebitazione art. 268 ccii

Massima

La liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII può essere aperta anche quando il patrimonio del debitore sia costituito essenzialmente da quote del reddito da lavoro, e persino quando le somme ricavabili appaiano idonee solo alla copertura delle spese in prededuzione, stante la natura di procedura concorsuale liquidatoria universale attivabile anche dai creditori. Il debitore non è peraltro legittimato a formulare una proposta che predetermini l'entità del proprio apporto: spetta al giudice delegato, sulla base dell'attività del liquidatore, fissare la quota di reddito necessaria al mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, con possibilità di ordinare al datore di lavoro lo storno diretto delle somme eccedenti.

Una debitrice con un’esposizione di circa 326.000 euro, originata dalla qualità di socia accomandataria di una società cancellata dal registro delle imprese, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata mettendo a disposizione modeste liquidità, un autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo, mobilio e una quota della retribuzione mensile, per un apporto stimato in poco più di 20.000 euro nel triennio.

Il collegio ripercorre il contrasto formatosi sotto la legge n. 3/2012 sulla liquidazione del solo reddito e ritiene preferibile, nel sistema del Codice della crisi, la tesi estensiva: l’introduzione dell’esdebitazione dell’incapiente, la trasformazione della liquidazione controllata in procedura concorsuale universale attivabile anche dai creditori, l’eccezione di incapienza ex art. 268, comma 3, CCII e il meccanismo dell’art. 271 CCII depongono per l’apertura anche con attivo minimale o assente, salvo il distinto vaglio di meritevolezza ai fini dell’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII. Coerentemente, il debitore non può formulare una proposta che delimiti il proprio apporto: lo spossessamento è generale, il liquidatore può vendere ogni bene anche non indicato nel ricorso e il giudice delegato fissa la soglia di mantenimento.

Il Tribunale apre la procedura e, valorizzando il reddito del nucleo familiare e le economie di scala della convivenza, fissa in 750 euro mensili la quota che la debitrice può trattenere, escludendo dal computo le spese per un veicolo di fatto inutilizzabile. Pronuncia ricca di indicazioni operative su apertura, spossessamento e determinazione del mantenimento nella liquidazione controllata.

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