Liquidazione controllata della s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili: apertura anche senza beni da liquidare e durata non superiore al triennio dell’esdebitazione
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Massima
L'assenza di beni da apprendere o liquidare non è causa ostativa all'apertura della liquidazione controllata, non rientrando l'economicità o l'utilità della procedura tra i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII: solo il debitore persona fisica può opporsi allegando l'attestazione di incapienza dell'OCC ai sensi dell'art. 271 CCII, mentre l'eventuale assenza di prospettive di soddisfacimento potrà condurre alla chiusura anticipata ex artt. 233 e 276 CCII, con operatività dell'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII. L'apprensione della quota di reddito del debitore non può eccedere i tre anni previsti dall'art. 282 CCII per l'esdebitazione, non avendo il codice riproposto la durata minima quadriennale della previgente liquidazione del patrimonio.
Una società in accomandita semplice inattiva, qualificabile come impresa minore per mancato superamento delle soglie dell’art. 2, lett. d), CCII, e i suoi due soci illimitatamente responsabili hanno chiesto congiuntamente l’apertura della liquidazione controllata, in presenza di un patrimonio costituito pressoché soltanto dal reddito da lavoro di uno dei soci e di un’autovettura vetusta di valore irrisorio.
La sentenza affronta tre questioni di rilievo sistematico. In primo luogo, l’assenza di beni da liquidare non osta all’apertura: gli artt. 268 e 269 CCII non contemplano l’economicità della procedura tra i presupposti, e solo il debitore persona fisica può opporsi allegando l’attestazione di incapienza ex art. 271 CCII, mentre l’eventuale inutilità sopravvenuta condurrà alla chiusura anticipata ex artt. 233 e 276 CCII, con accesso all’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII, per la quale non è più richiesto il soddisfacimento almeno parziale dei creditori. In secondo luogo, la procedura ha carattere universale: il piano liquidatorio eventualmente proposto dal debitore è irrilevante, spettando al liquidatore la verifica dell’attivo e le modalità di liquidazione ex artt. 272 e 274 CCII, e venendo meno per inopponibilità le trattenute da cessione del quinto. In terzo luogo, l’apprensione della quota di reddito non può eccedere il triennio dell’art. 282 CCII, non essendo stata riproposta la durata minima di quattro anni della liquidazione ex lege n. 3/2012.
Il Tribunale di Forlì apre la liquidazione controllata della società con effetti estesi ai soci illimitatamente responsabili, determina la quota di reddito da versare mensilmente alla procedura ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII e rimette al giudice delegato le successive rideterminazioni. Una pronuncia ricca di indicazioni pratiche su liquidazioni controllate incapienti, posizione dei soci e coordinamento con l’esdebitazione.