Liquidazione controllata su istanza del creditore: la domanda in bianco ex art. 271 CCII è tardiva se proposta dopo la prima udienza
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Massima
Nel procedimento di liquidazione controllata aperto su domanda del creditore ex art. 268, comma 2, CCII, la richiesta del debitore di un termine per accedere a una procedura alternativa di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore (c.d. domanda in bianco ex art. 271 CCII) deve essere formulata, a pena di decadenza, entro la prima udienza, per analogia con l'art. 40, comma 10, CCII e in conformità al testo dell'art. 271 CCII risultante dal correttivo del 2024; la legittimazione del creditore istante non presuppone un accertamento definitivo del credito né l'esecutività del titolo, bastando un accertamento incidentale del giudice.
Una procedura concorsuale, creditrice in forza di sentenza di condanna per oltre quattro milioni di euro, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata di un debitore ex art. 268, comma 2, CCII. Il debitore si è opposto eccependo l’abuso del diritto, per la non definitività del titolo esecutivo e l’assenza di una preventiva azione esecutiva individuale, e ha chiesto, dopo la prima udienza, un termine per presentare domanda di accesso a una procedura alternativa di regolazione della crisi.
Il Tribunale di Parma ha riconosciuto la natura di domanda in bianco dell’istanza ex art. 271 CCII, espressione del principio di prevalenza delle procedure regolatorie su quelle liquidatorie ex art. 7, comma 2, CCII, ma ne ha dichiarato l’irrimediabile tardività: per analogia con l’art. 40, comma 10, CCII, applicabile in forza del rinvio dell’art. 65, comma 2, CCII alla disciplina del procedimento unitario, e in conformità al nuovo testo dell’art. 271 CCII introdotto dal decreto correttivo del 2024, la richiesta deve intervenire entro la prima udienza, mentre nella specie era successiva anche alla rimessione della causa al collegio. Quanto alla legittimazione del creditore, la sentenza richiama i principi di legittimità per cui non occorrono né l’accertamento definitivo del credito né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente la verifica incidentale del giudice, ed esclude che la mancata previa esecuzione individuale configuri abuso dello strumento concorsuale.
Accertati la qualità soggettiva del debitore, il superamento della soglia di debiti scaduti e lo stato di insolvenza, il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione controllata, dettando il consueto programma di adempimenti del liquidatore, dalle insinuazioni ex art. 273 CCII alle relazioni funzionali all’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII. La pronuncia è tra le prime ad applicare la lettura della domanda in bianco recepita dal correttivo 2024 e fissa con chiarezza la barriera preclusiva della prima udienza.