Liquidazione controllata del pensionato: niente prededuzione per il compenso del difensore e limiti temporali all’apprensione dei redditi
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Massima
Nella liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII il compenso del gestore dell'OCC è prededucibile, mentre il compenso del difensore che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso non rientra tra le prededuzioni, non essendo necessaria l'assistenza tecnica, e va insinuato al passivo secondo i criteri ordinari. L'apprensione delle quote di reddito futuro incontra il limite dell'esdebitazione: ottenuta l'esdebitazione, anche d'ufficio ex art. 282 CCII decorsi tre anni dall'apertura e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, la liquidazione prosegue solo sui beni già acquisiti al patrimonio della procedura.
Un pensionato con un’esposizione debitoria di circa 45.000 euro, privo di beni liquidabili e titolare di una pensione di circa 1.664 euro mensili, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata mettendo a disposizione anche una somma liquida di 14.000 euro. Il Tribunale di Forlì ha dichiarato aperta la procedura, fissando in 250 euro mensili la quota di pensione da versare alla procedura e precisando che, trattandosi di procedura a carattere generale, la messa a disposizione dei beni non è oggetto di offerta del debitore ma di un vero e proprio obbligo.
Due le questioni di maggior rilievo: la prededucibilità dei costi della procedura e l’orizzonte temporale dell’apprensione dei redditi. Sul primo punto, il compenso del gestore OCC è prededucibile nei limiti di legge, mentre quello del difensore non lo è, non essendo l’assistenza tecnica necessaria per la domanda, e va quindi insinuato al passivo. Sul secondo, in mancanza di norme analoghe agli artt. 14-quinquies e 14-undecies della legge n. 3/2012, il Tribunale collega la durata dell’apprensione dei redditi alla disciplina dell’esdebitazione ex artt. 278 ss. CCII, che nella liquidazione controllata può essere pronunciata anche d’ufficio ex art. 282 CCII, a differenza di quanto previsto dall’art. 281, comma 2, CCII per la liquidazione giudiziale.
La sentenza, che richiama il liquidatore agli adempimenti ex artt. 270, 271 e 273 CCII e alle relazioni sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII, è un riferimento pratico prezioso per OCC e difensori su prededuzioni, quota di mantenimento ed esdebitazione triennale.