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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata su istanza del creditore: soglia dei 50.000 euro e debiti fiscali in rottamazione

Autorità

Tribunale

Sede

Lucca

Data

11/10/2023

Estensore

Carmine Capozzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii soglia 50.000 euro impresa minore istanza del creditore rottamazione quater esdebitazione

Massima

Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore, la soglia di euro 50.000 prevista dall'art. 268, comma 2, CCII e' superata computando i debiti iscritti a ruolo non oggetto di sospensione per adesione alla definizione agevolata, oltre ai crediti azionati e ai debiti contributivi; lo stato di insolvenza dell'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata e dai verbali negativi di pignoramento. Il tribunale dispone altresi' che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura, riferisca sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 CCII.

Un creditore chiedeva l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di un imprenditore individuale gia’ dichiarato non fallibile in un precedente giudizio. Il debitore, pur partecipando alle udienze, nulla eccepiva sul credito azionato, limitandosi a chiedere termini per una composizione bonaria mai perfezionata. Dall’istruttoria emergevano debiti iscritti a ruolo per oltre 340.000 euro, in parte sospesi per adesione alla rottamazione quater, oltre a debiti contributivi.

Il Tribunale di Lucca verifica i presupposti degli artt. 268, comma 2, e 269 CCII: la soglia di indebitamento di 50.000 euro, sotto la quale la liquidazione controllata su istanza del creditore e’ preclusa, risulta ampiamente superata anche considerando soltanto i debiti non interessati dalla sospensione per definizione agevolata. Quanto al presupposto soggettivo, il collegio conferma la qualifica di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII gia’ accertata in sede prefallimentare, nulla essendo mutato se non l’aggravamento del debito fiscale.

Con la sentenza di apertura il tribunale detta il corredo tipico di provvedimenti ex art. 270 CCII (termine di sessanta giorni per le domande ex art. 201, consegna dei beni con salvezza temporanea dell’abitazione, pubblicita’) e, in prospettiva, incarica il liquidatore di depositare dopo il triennio la relazione funzionale all’esdebitazione ex art. 282 CCII. Per i professionisti la pronuncia conferma l’utilizzabilita’ della liquidazione controllata come strumento di iniziativa del creditore verso l’impresa minore insolvente e il rilievo solo parziale delle definizioni agevolate pendenti ai fini della soglia di accesso.

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