Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata degli ex soci di s.n.c. cancellata: cessano pignoramenti e cessioni del quinto sullo stipendio

Autorità

Tribunale

Sede

Milano

Data

07/11/2024

Estensore

Guendalina Pascale

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata soci snc società cancellata cessione del quinto pignoramento stipendio art. 270 ccii spossessamento

Massima

Gli ex soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese, non assoggettabile a liquidazione giudiziale, possono accedere alla liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII. Per effetto del richiamo operato dall'art. 270, comma 5, agli artt. 150 e 151 CCII, dalla pubblicazione della sentenza di apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione, con inopponibilità alla procedura del pignoramento e della cessione del quinto dello stipendio e versamento delle relative quote al conto della procedura, salva la determinazione del giudice delegato sulle somme necessarie al mantenimento.

Due coniugi separati, già soci di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese e non più assoggettabile a liquidazione giudiziale, presentavano ricorso ex art. 269 CCII per l’apertura della liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni, gravati da debitorie di diverse centinaia di migliaia di euro ciascuna, a fronte di un attivo costituito da somme non ancora distribuite in sede esecutiva, retribuzioni e dal presumibile ricavato di un immobile.

Il Tribunale di Milano verifica la competenza, la documentazione della condizione di impresa minore della s.n.c. cancellata ai fini dell’art. 2, lett. d), CCII, e lo stato di sovraindebitamento, dichiarando l’apertura della procedura. La sentenza valorizza l’effetto protettivo automatico dell’apertura: per il combinato disposto degli artt. 270, comma 5, 150 e 151 CCII, la sospensione delle procedure esecutive pendenti discende direttamente dalla sentenza, senza necessità di misure protettive. Ne consegue la dichiarazione di inopponibilità alla procedura del pignoramento e della cessione del quinto dello stipendio, con obbligo di riversamento delle trattenute sul conto della procedura.

Di interesse operativo è il meccanismo delineato per la quota di reddito: il liquidatore indica in via provvisoria l’importo mensile che il debitore può mettere a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari, informa il datore di lavoro della cessazione delle trattenute e chiede poi al giudice delegato la determinazione definitiva delle somme necessarie al mantenimento, sulla base della composizione del nucleo, dei redditi familiari complessivi e delle spese di sostentamento. Completano la pronuncia i termini per lo stato passivo, il programma di liquidazione e i rapporti semestrali rilevanti ai fini dell’esdebitazione.

Contenuti correlati