Apertura della liquidazione controllata del consumatore con dettagliata disciplina delle operazioni liquidatorie
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Massima
Nella liquidazione controllata, per effetto del correttivo ter, la procedura deve restare aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dall'apertura (art. 272, comma 3, CCII): entro tale periodo vanno acquisite le quote di reddito eccedenti il mantenimento del debitore e della famiglia; decorso il triennio, in caso di esdebitazione non possono più acquisirsi quote di reddito o beni sopravvenuti (artt. 272, comma 3-bis, e 282, comma 2-bis, CCII), mentre in caso di diniego l'apprensione può proseguire fino al conseguimento di un attivo idoneo, nel rispetto del principio di ragionevole durata parametrato ai termini dell'art. 213, comma 5, CCII. Il compenso dell'OCC nelle procedure con passivo inferiore a un milione di euro e attivo distribuibile inferiore a € 20.000 non può superare € 2.000 (artt. 16, comma 5, e 18 DM n. 202/2014), limite riferito, in forza del principio di unicità del compenso di cui all'art. 275, comma 3, CCII, all'intera attività svolta quale gestore della crisi e liquidatore. Costituiscono violazione dei doveri di assistenza e informazione la mancata informazione al debitore circa la facoltatività della difesa tecnica e l'indicazione diretta, da parte dell'OCC, del legale di cui avvalersi, condotte da segnalare al Ministero della Giustizia e ai competenti organi disciplinari.
Il Tribunale di Verona apre la liquidazione controllata di un pensionato con debiti per € 67.812,09 e attivo stimato in circa € 12.000 da quote di reddito, dettando una disciplina operativa che tocca tre nodi applicativi del correttivo ter.
Primo, la durata: la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni e comunque per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3, CCII); decorso il triennio, se interviene l’esdebitazione non possono più acquisirsi quote di reddito o beni sopravvenuti e la procedura prosegue solo per completare le liquidazioni in corso (artt. 272, comma 3-bis, e 282, comma 2-bis, CCII); se il beneficio è negato, l’apprensione delle quote può proseguire fino a un attivo idoneo, nel rispetto della ragionevole durata, parametrata ai termini dell’art. 213, comma 5, CCII. Secondo, gli effetti sull’esecuzione in corso: dalla comunicazione del provvedimento cessa la trattenuta per cessione del quinto, sostituita dallo storno mensile delle somme eccedenti la quota di mantenimento sul conto della procedura.
Terzo — il profilo di maggiore interesse — i compensi: il tribunale censura l’OCC che non ha informato il debitore della facoltatività della difesa tecnica e gli ha indicato direttamente il legale (gestore della crisi del medesimo organismo), e rileva che gestore e difensore avevano già incassato acconti (€ 2.135 e € 2.876,32) sproporzionati: per le procedure con passivo inferiore a € 1.000.000 e attivo distribuibile sotto € 20.000 il compenso dell’OCC non può superare € 2.000 (artt. 16, comma 5, e 18 DM 202/2014), limite riferito — stante l’unicità del compenso ex art. 275, comma 3, CCII — all’intera attività di gestore e liquidatore; il compenso del difensore va parametrato ai minimi del DM 55/2014 (€ 1.529,16). Ne seguono la nomina di un liquidatore diverso dal gestore, il mandato a valutare le iniziative recuperatorie delle somme eccedenti e la segnalazione delle condotte al Ministero della Giustizia e agli organi disciplinari.