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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Polizza vita e liquidazione controllata: i crediti verso l’assicuratore restano fuori dall’attivo ex art. 1923 c.c.

Autorità

Tribunale

Sede

Parma

Data

05/06/2024

Estensore

Enrico Vernizzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata polizza vita art. 1923 cc impignorabilità valore di riscatto revocatoria spossessamento

Massima

Nella liquidazione controllata, in applicazione dei principi affermati dalla Cassazione in tema di fallimento, il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal debitore resta in vigore e i relativi crediti, impignorabili ex art. 1923 c.c., non sono compresi nell'attivo della procedura: il liquidatore non può chiederne lo scioglimento per acquisirne il valore di riscatto, potendo solo agire in revocatoria sui premi versati in pregiudizio dei creditori. L'acquisizione dei premi corrisposti dopo l'insorgere della crisi è rimessa, ex art. 274, comma 2, CCII, alle valutazioni del liquidatore e del giudice delegato.

Una debitrice chiedeva l’apertura della liquidazione controllata con un passivo di circa 144.800 euro e un attivo composto da immobili, una quota societaria, liquidità modeste e canoni di locazione. Dall’istruttoria emergeva la titolarità di una polizza vita a vita intera con premi versati per circa 17.900 euro, ponendo la questione della sua acquisibilità all’attivo della procedura.

Il Tribunale di Parma muove dalla giurisprudenza di legittimità sull’art. 1923 c.c.: in ragione della valenza previdenziale dell’assicurazione sulla vita, i crediti dell’assicurato verso l’assicuratore sono sottratti alle azioni esecutive e cautelari e, nel fallimento, restano esclusi dall’apprensione concorsuale, sicché il curatore non può sciogliere il contratto per incamerarne il valore di riscatto, residuando solo la revocatoria dei premi pagati in pregiudizio dei creditori. Tali principi vengono estesi alla liquidazione controllata: il collegio ha quindi verificato, attraverso l’OCC, la cronologia dei versamenti, accertando che i premi erano in larghissima parte anteriori alle difficoltà finanziarie, con la sola eccezione di un versamento successivo alla cessazione dell’attività, la cui acquisizione è rimessa alle valutazioni del liquidatore e del giudice delegato ex art. 274, comma 2, CCII.

La sentenza dichiara aperta la procedura, fissa in 500 euro mensili la soglia di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII tenuto conto dei redditi del convivente, e ribadisce i limiti dei compensi di advisor e OCC ex d.m. 202/2014. Pronuncia di rilievo per il trattamento degli strumenti assicurativo-previdenziali nelle procedure liquidatorie da sovraindebitamento.

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