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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata del lavoratore stagionale: documentazione necessaria e reddito interamente lasciato al debitore

Autorità

Tribunale

Sede

Bologna

Data

20/06/2024

Estensore

Antonella Rimondini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata documentazione lavoro stagionale mantenimento del debitore durata della procedura esdebitazione occ

Massima

Alla domanda di liquidazione controllata, pur in assenza di previsioni specifiche nell'art. 269 CCII, deve essere allegata la documentazione che consenta la valutazione di completezza e attendibilità da parte dell'OCC, ricavabile dall'art. 67, comma 2, CCII e dalla disciplina previgente; la determinazione del mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII non è contenuto necessario della sentenza di apertura e può essere assunta in via provvisoria, potendo essere lasciato al debitore l'intero modesto reddito da lavoro stagionale; la durata della procedura coincide con il triennio rilevante per l'esdebitazione, conformemente a Corte cost. n. 6/2024.

Un lavoratore stagionale con contratto a tempo determinato part-time, percettore di un reddito lordo annuo di circa 9.600 euro integrato dall’indennità di disoccupazione, già socio accomandatario di una società di fatto cessata e non assoggettabile a liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata. L’attivo comprendeva una quota ereditaria di immobili, una partecipazione societaria con liquidità giacente di circa 12.000 euro e giacenze di conto corrente.

Il Tribunale di Bologna ha ricostruito il quadro della documentazione da allegare alla domanda: pur non contenendo l’art. 269 CCII previsioni specifiche, la valutazione di completezza richiesta all’OCC presuppone il deposito di dichiarazioni dei redditi del triennio, inventario dei beni, elenco dei creditori con cause di prelazione, atti dispositivi dell’ultimo quinquennio, anche in funzione delle scelte del liquidatore ex art. 274, comma 2, CCII, e dati reddituali del nucleo familiare, secondo un’elencazione modellata sull’art. 67, comma 2, CCII e sulla disciplina della legge n. 3/2012.

Aperta la procedura, il collegio ha statuito in via provvisoria sul mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, lasciando al debitore l’intero reddito da lavoro stagionale, salva rivalutazione del giudice delegato sulla base degli accertamenti del liquidatore, e destinando ai creditori i redditi ulteriori. Sulla durata, richiamando la Direttiva (UE) 1023/2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024, ha individuato nel triennio per l’esdebitazione il termine minimo e massimo di apprensione dei beni sopravvenuti, offrendo una sintesi aggiornata degli orientamenti sulla durata della liquidazione controllata.

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