Pensione di invalidità sotto la soglia di impignorabilità: la liquidazione controllata è inammissibile per mancanza di attivo
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Massima
È inammissibile il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata quando l'unica entrata del debitore è una pensione di invalidità di importo inferiore alla soglia di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 7, c.p.c.: ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. a), CCII i crediti impignorabili non rientrano nella liquidazione, sicché, non essendovi attivo apprensibile, la procedura non può essere aperta.
Un debitore con una posizione debitoria di circa 198.000 euro, derivante in prevalenza dai debiti di una società di persone di cui era stato socio, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata offrendo ai creditori 150 euro mensili per trentasei mesi. L’unica entrata era una pensione di invalidità di circa 576 euro mensili, mentre il debitore non possedeva beni immobili né mobili registrati.
Il Tribunale di Rimini esamina la questione dell’apprensibilità delle entrate pensionistiche alla procedura: l’art. 268, comma 4, lett. a), CCII esclude dalla liquidazione controllata i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., e il comma 7 di tale norma rende impignorabili le somme dovute a titolo di pensione fino al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Poiché qualsiasi trattamento pensionistico, inclusa la pensione di invalidità, rientra nella previsione, l’intero importo percepito dal ricorrente, inferiore alla soglia, risulta sottratto alla procedura. Il collegio rileva inoltre la non convenienza dell’operazione, posto che le sole spese della fase di apertura avrebbero assorbito quasi metà dell’attivo offerto.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancanza di attivo da liquidare. La pronuncia segna il limite oltre il quale la liquidazione controllata, pur accessibile anche con attivi modesti, non può essere aperta: quando le entrate del debitore sono integralmente impignorabili non esiste un patrimonio liquidabile e la via eventualmente percorribile resta quella dell’esdebitazione del debitore incapiente.