Liquidazione controllata e immobili all’estero: obbligatoria la trascrizione della sentenza, nessuna esclusione per antieconomicità
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Massima
Nella liquidazione controllata il Codice della crisi non attribuisce al Tribunale né al liquidatore la facoltà di non acquisire all'attivo beni immobili del debitore, anche se siti all'estero, sulla base di una valutazione di non convenienza: ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. g), CCII il giudice "ordina" la trascrizione della sentenza di apertura, eseguita a cura del liquidatore ex art. 270, comma 4, CCII, e l'art. 272, comma 2, CCII richiama i soli commi 3 e 4 dell'art. 213 CCII, non anche il comma 2 che nella liquidazione giudiziale consente la rinuncia alla liquidazione dei beni manifestamente non convenienti.
Un debitore persona fisica, con un’esposizione complessiva di circa 89.500 euro, un reddito familiare modesto e venticinque terreni in Spagna ricevuti per successione, di valore dichiarato di poche migliaia di euro, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata. Il gestore della crisi, pur esprimendo parere favorevole, aveva suggerito di non acquisire alla procedura gli immobili esteri, ritenendo antieconomiche le formalità di pubblicità nei registri immobiliari spagnoli.
Il Tribunale di Lecce disattende la proposta: il tenore letterale dell’art. 270, comma 2, lett. g), CCII impone al giudice di ordinare la trascrizione della sentenza in presenza di beni immobili, senza margini di discrezionalità, e il mancato richiamo, nell’art. 272, comma 2, CCII, del comma 2 dell’art. 213 CCII conferma che nella liquidazione controllata non è replicabile il meccanismo di rinuncia ai beni non convenienti previsto per la liquidazione giudiziale, anche perché in fase di apertura manca un contraddittorio con i creditori e non esiste un comitato che possa valutarne gli interessi. La sentenza determina inoltre la quota di reddito riservata al mantenimento del debitore ex art. 268, comma 4, CCII e richiama l’operatività dell’esdebitazione ai sensi degli artt. 280, 282 e 283 CCII.
Di rilievo pratico anche le statuizioni sulla prededuzione: solo il compenso dell’OCC costituisce credito prededucibile, mentre le spese legali per l’assistenza nel ricorso introduttivo devono essere insinuate al passivo secondo i criteri ordinari. La pronuncia offre quindi ai liquidatori un criterio rigoroso sull’universalità dello spossessamento, salva la possibilità di valutazioni successive in sede di programma di liquidazione e di formazione dello stato passivo ex art. 273 CCII.