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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata familiare negata agli ex coniugi divorziati: il vincolo familiare deve essere attuale anche se il sovraindebitamento ha origine comune

Autorità

Tribunale

Sede

Bologna

Data

19/11/2024

Estensore

Antonella Rimondini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata familiare art. 66 ccii ex coniugi divorzio competenza territoriale art. 27 ccii procedure familiari

Massima

La procedura familiare ex art. 66 CCII presuppone che i ricorrenti siano attualmente membri della stessa famiglia, conviventi o con sovraindebitamento di origine comune: il divorzio fa venir meno tale qualità, sicché, pur in presenza di un'origine comune dell'indebitamento, le domande di liquidazione controllata degli ex coniugi non conviventi non possono essere trattate unitariamente. La competenza si radica ex art. 27, commi 2 e 3, CCII presso il tribunale del centro degli interessi principali di ciascun debitore, con trasmissione degli atti ex art. 29 CCII al tribunale competente per il ricorrente residente in altro circondario.

Due ex coniugi, divorziati da anni e residenti in regioni diverse, presentavano un unico ricorso per l’ammissione alla liquidazione controllata familiare ex artt. 66 e 268 ss. CCII, facendo leva sull’origine comune del proprio sovraindebitamento. Il Tribunale di Bologna era chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la trattazione unitaria delle domande.

La sentenza chiarisce che l’art. 66 CCII consente il progetto unico di risoluzione della crisi ai membri della stessa famiglia, individuati al secondo comma nel coniuge, nei parenti entro il quarto grado, negli affini entro il secondo, nelle parti dell’unione civile e nei conviventi di fatto. La cessazione dell’unione matrimoniale fa venir meno sia la convivenza sia la qualità di membri della stessa famiglia, né rileva un rapporto familiare di fatto quando i figli sono adulti ed economicamente autosufficienti: pur essendo comune l’origine del sovraindebitamento, la trattazione unitaria è dunque preclusa. Ne discende la scissione delle domande anche sul piano della competenza ex art. 27, commi 2 e 3, CCII: per la ricorrente residente in altro circondario il tribunale dichiara la propria incompetenza con trasmissione degli atti ex art. 29 CCII al giudice del centro degli interessi principali.

Per il ricorrente residente nel circondario, verificati i presupposti ex artt. 2 e 268 ss. CCII, la documentazione ex art. 39 CCII e la relazione dell’OCC con l’attestazione sull’attivo distribuibile richiesta dal novellato art. 269, comma 2, CCII, la liquidazione controllata viene aperta, con fissazione provvisoria della quota di reddito riservata al mantenimento, acquisizione delle giacenze bancarie eccedenti, valutazione del fondo pensione ai fini dell’esigibilità anticipata e rigorosa delimitazione delle prededuzioni ex art. 6 CCII, escluso il compenso dell’advisor del ricorrente. Pronuncia di riferimento sui limiti soggettivi delle procedure familiari di sovraindebitamento.

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