Apertura della liquidazione controllata: verifica dei presupposti e disciplina delle operazioni liquidatorie
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Massima
Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII quando, accertata la competenza territoriale in base al centro degli interessi principali dei debitori e verificata la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, risulti attendibile la documentazione e sussista lo stato di sovraindebitamento; con la sentenza il Tribunale nomina il liquidatore e scandisce le operazioni liquidatorie, dall'inventario all'accertamento del passivo.
I debitori propongono ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina la relazione del gestore nominato dall’OCC, come integrata, e la documentazione allegata.
Il provvedimento verifica analiticamente i presupposti di accesso alla procedura: la competenza territoriale in base al centro degli interessi principali ai sensi dell’art. 27 CCII, la qualità di debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l’assenza di domande di accesso ad altre procedure e l’attendibilità della documentazione, ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII.
Accertati i presupposti, il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina il liquidatore e detta la disciplina delle operazioni liquidatorie, dall’inventario e dalla formazione dell’elenco dei creditori fino all’accertamento del passivo. La pronuncia offre un modello dettagliato della fase di apertura e di organizzazione della liquidazione controllata.