Liquidazione controllata su ricorso dei coniugi: apertura, quota di mantenimento ed esdebitazione di diritto
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Massima
Accertato lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII e verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei debitori, con determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento della famiglia, esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII. Decorsi tre anni dall'apertura, l'esdebitazione opera di diritto ai sensi dell'art. 282 CCII, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali è chiamato a riferire il liquidatore.
Due coniugi sovraindebitati, con un’esposizione complessiva superiore a 425 mila euro a fronte di un patrimonio limitato a un immobile di proprietà e a un veicolo, hanno chiesto al Tribunale di Pordenone l’apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seguenti CCII, con l’ausilio dell’OCC territorialmente competente e della relazione particolareggiata del gestore della crisi.
La sentenza ripercorre i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura: la qualità di debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, la condizione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII, la completezza della documentazione vagliata dall’OCC ex art. 269 CCII e la manifesta insufficienza del patrimonio rispetto ai debiti. Centrale è la determinazione della quota di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, fissata in misura idonea a garantire il mantenimento del nucleo familiare.
Il tribunale apre la procedura, nomina giudice delegato e liquidatore e scandisce gli adempimenti: elenco dei creditori, inventario e programma di liquidazione, formazione dello stato passivo ex art. 273 CCII, relazioni periodiche. Di particolare utilità per i professionisti il richiamo all’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII, operante alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, previa verifica dell’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII: un riferimento che orienta il liquidatore nella pianificazione temporale della procedura.