Apertura della liquidazione controllata: disciplina operativa e determinazione dei redditi esclusi
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Massima
La pendenza di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su un bene del debitore non osta all'apertura della liquidazione controllata né integra, ove la trascrizione sia risalente e lo scopo di destinazione oggettivamente sussistente, un atto in frode ai creditori sanzionabile con l'inammissibilità del ricorso per abuso del diritto. Il vincolo, infatti, non determina il trasferimento della proprietà né la costituzione di diritti reali in capo al beneficiario, ma realizza una mera separazione patrimoniale, e l'atto di destinazione resta soggetto all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., le cui valutazioni competono al liquidatore. Il decorso del triennio dall'apertura della procedura non determina automaticamente l'effetto esdebitativo, restando il beneficio subordinato all'accertamento giudiziale dei requisiti previsti dagli artt. 280 e 282, comma 2, CCII e all'iniziativa del debitore ex art. 281, comma 2, CCII; nella formazione dello stato passivo ex art. 273 CCII il liquidatore è tenuto alla verifica d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali poste a fondamento dei crediti di matrice bancaria e finanziaria, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Tribunale di Piacenza apre la liquidazione controllata di un debitore con passività per circa € 485.580, affrontando un tema raro nella prassi: il trattamento del bene immobile gravato da vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., trascritto nel 2012, oltre dieci anni prima del ricorso.
La sentenza esclude anzitutto che la costituzione del vincolo, data la sua risalenza e l’oggettiva sussistenza dello scopo di destinazione, integri un atto in frode ai creditori idoneo a rendere inammissibile la domanda per abuso del diritto. Sul piano degli effetti, richiamando Cass. pen. n. 557/2023 e il parallelismo con il fondo patrimoniale (Cass. n. 28593/2024), il tribunale ricorda che il vincolo non determina alcun trasferimento di proprietà né costituisce diritti reali in capo ai beneficiari, ma realizza una mera separazione patrimoniale, e che l’atto di destinazione resta aggredibile con revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (C. App. Firenze n. 1548/2024; C. App. Milano n. 222/2025), rimettendo al liquidatore le conseguenti valutazioni.
Sul versante operativo, la pronuncia determina in € 2.100 mensili la quota di reddito esclusa dalla liquidazione per il mantenimento del debitore e della famiglia ex art. 268, comma 4, CCII (ricordando che il minimo vitale è già presidiato dall’impignorabilità ex art. 545 c.p.c.); chiarisce che il decorso del triennio non produce automaticamente l’esdebitazione, subordinata all’accertamento dei requisiti degli artt. 280 e 282, comma 2, CCII e all’iniziativa del debitore ex art. 281, comma 2, CCII; e impartisce al liquidatore direttive redazionali uniformi per i progetti di stato passivo ex art. 273 CCII (paragrafi “oggetto” e “proposta” per ciascun credito), con l’obbligo di verifica d’ufficio dell’eventuale abusività delle clausole nei crediti di matrice bancaria e finanziaria, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (Lintner, C-511/17; Ibercaja Banco).