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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata dei coniugi: la quota di reddito esclusa ex art. 268, co. 4, lett. b) CCII si fissa con parametri ISTAT e l’esdebitazione triennale segna il limite di acquisizione dei beni futuri

Autorità

Tribunale

Sede

Piacenza

Data

06/03/2025

Estensore

Stefano Aldo Tiberti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata reddito di mantenimento art. 268 ccii esdebitazione triennale beni sopravvenuti durata della procedura parametri istat

Massima

Nella liquidazione controllata aperta ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII, la determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII costituisce apprezzamento discrezionale del tribunale, da operare caso per caso anche mediante parametri oggettivi esterni quali la spesa media mensile ISTAT, la soglia di povertà assoluta o l'assegno sociale INPS, tenendo conto dell'apporto dei familiari conviventi. Il termine triennale di esdebitazione di diritto di cui all'art. 282 CCII segna altresì il limite temporale massimo entro cui i beni e i redditi futuri del debitore possono essere acquisiti all'attivo, sicché dal decreto di esdebitazione ex art. 281 CCII il liquidatore deve astenersi dall'apprendere ulteriori sopravvenienze. Non è invece configurabile un esercizio provvisorio dell'impresa, non essendo l'art. 211 CCII richiamato dall'art. 275 CCII.

Due coniugi pensionati, gravati da un’esposizione debitoria scaduta di circa 78.000 euro e privi di beni capienti, hanno chiesto l’apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII. Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, verificata la completezza della relazione particolareggiata dell’OCC e la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, ha dichiarato aperta la procedura con sentenza, soffermandosi su alcuni snodi applicativi di grande rilievo pratico.

La pronuncia affronta anzitutto la quantificazione della quota di reddito esclusa dalla liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII: il mantenimento del debitore non può limitarsi al minimo vitale, già tutelato dalla lett. a) tramite il rinvio all’art. 545 c.p.c., ma neppure raggiungere il tenore di vita socialmente adeguato ex art. 36 Cost., potendo il giudice ancorarsi a parametri oggettivi quali la spesa media mensile e la soglia di povertà ISTAT o l’assegno sociale INPS. Il collegio esclude inoltre la configurabilità di un esercizio provvisorio dell’attività d’impresa, non essendo l’art. 211 CCII richiamato dall’art. 275 CCII, e fissa i criteri di durata della procedura alla luce dell’art. 2 l. 89/2001 e di Corte cost. n. 6/2024.

Di particolare interesse è l’affermazione per cui il termine triennale di esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII delimita anche il perimetro temporale di apprensione dei beni e redditi futuri: emesso il decreto ex art. 281 CCII, il liquidatore non può più acquisire sopravvenienze attive, ferma la liquidazione dei beni già appresi. La sentenza offre così agli operatori una griglia completa su spossessamento, programma di liquidazione ex artt. 272 e 273 CCII e coordinamento tra liquidazione controllata ed esdebitazione.

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