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Normativa
Concordato Minore

Art. 74 CCII – Presupposti e contenuto della proposta di concordato minore

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento che svolge attività d’impresa o lavoro autonomo, ivi compreso l’imprenditore agricolo, può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con la continuazione dell’attività, sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, o ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione, ovvero ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

3. Il piano può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri;
b) la continuazione dell’attività d’impresa da parte del debitore;
c) la suddivisione dei creditori in classi.

4. Il piano deve essere sostenibile e assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012.

5. La proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori estranei, salvo che ciò non determini un aggravamento dell’insolvenza.