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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore familiare: applicabile in via estensiva l’art. 67, comma 5, CCII per il mutuo sulla casa di abitazione

Autorità

Tribunale

Sede

Brescia

Data

01/07/2024

Estensore

Stefano Franchioni

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore mutuo prima casa nucleo familiare finanza esterna ammissibilità apertura procedura consumatore

Massima

Nel concordato minore proposto congiuntamente dai membri del nucleo familiare di cui uno solo sia consumatore, può ritenersi applicabile in via estensiva l'art. 67, comma 5, CCII, consentendo la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario sull'immobile abitativo alle scadenze convenute, benché l'art. 75, comma 3, CCII si riferisca ai soli beni strumentali all'esercizio dell'impresa: diversamente si perverrebbe all'irragionevole conclusione di riconoscere la possibilità di salvare l'abitazione solo al componente consumatore e non al nucleo familiare.

Due coniugi, di cui uno solo qualificabile come consumatore, hanno depositato una proposta di concordato minore ex artt. 74 e seguenti CCII fondata su finanza esterna di 36.000 euro messa a disposizione dai genitori di uno dei ricorrenti, con prosecuzione del pagamento regolare delle rate del mutuo ipotecario gravante sull’immobile abitativo. La presenza di un debitore non consumatore imponeva, ai sensi dell’art. 66, comma 1, CCII, il ricorso al concordato minore per l’intera famiglia.

Il giudice ha verificato l’ammissibilità della domanda ex art. 77 CCII, corredata dei documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII, in assenza di esdebitazioni recenti e di atti in frode. La questione centrale riguardava la sorte del mutuo sull’abitazione: l’art. 75, comma 3, CCII consente la prosecuzione del rimborso solo per i mutui garantiti dai beni strumentali all’esercizio dell’impresa, mentre la facoltà di mantenere il pagamento delle rate del mutuo sulla casa di abitazione è prevista dall’art. 67, comma 5, CCII per la sola ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il decreto supera l’impasse con un’interpretazione estensiva: negare al nucleo familiare ciò che spetterebbe al singolo consumatore condurrebbe a un esito irragionevole.

Dichiarata aperta la procedura ex art. 78 CCII, il decreto dispone le comunicazioni ai creditori con termine di trenta giorni per il voto, ricordando il meccanismo del silenzio assenso ex art. 79, comma 3, CCII, e concede le misure protettive richieste. Il provvedimento è un precedente significativo per le procedure familiari miste, in cui la tutela dell’abitazione viene estesa oltre il perimetro letterale della disciplina consumeristica.

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