Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Normativa
Concordato Minore

Art. 79 CCII – Esecuzione e risoluzione del concordato minore

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di apertura della procedura. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni del debitore.

2. L’omologazione del concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

3. L’OCC vigila sull’adempimento del concordato, riferendo periodicamente al giudice delegato. In caso di inadempienza significativa agli obblighi concordatari, l’OCC ne dà immediata comunicazione al giudice.

4. Il concordato può essere risolto su istanza di ogni creditore per inadempimento degli obblighi che ne derivano quando l’inadempimento non ha scarsa importanza.

5. La risoluzione del concordato è dichiarata con decreto del tribunale, su istanza di uno o più creditori, sentiti il debitore e l’OCC.

6. Con la risoluzione del concordato i creditori riacquistano il diritto di agire esecutivamente per il soddisfacimento dei propri crediti e le procedure esecutive sospese riprendono il loro corso.

7. Non si può chiedere la risoluzione del concordato quando l’inadempimento dipende da causa non imputabile al debitore.