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Normativa
Concordato Minore

Art. 77 CCII – Approvazione del concordato minore

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si registra nel maggior numero di classi.

2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto di voto se non rinunciano in tutto o in parte al loro privilegio.

3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede il pagamento non integrale, sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua del credito.

4. Non hanno diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza:
a) il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado;
b) i cessionari o aggiudicatari dei crediti di tali soggetti da meno di un anno prima della proposta.

5. Il silenzio dei creditori regolarmente comunicati equivale ad assenso.

6. Ai fini del computo della maggioranza si tiene conto del valore nominale dei crediti risultante dall’elenco dei creditori.