Concordato minore ammissibile per l’ex imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese
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Massima
L'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività e ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese non cessa di esistere ma perde soltanto la qualità di imprenditore, sicché la preclusione dell'art. 33, comma 4, CCII deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo: egli può pertanto accedere al concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII per i debiti d'impresa di cui è rimasto gravato, non potendo utilizzare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, in coerenza con la facoltà riconosciuta al debitore dall'art. 271 CCII.
Un debitore, già socio di una s.n.c. dichiarata fallita e cancellata e titolare di una ditta individuale cessata da anni, ha proposto un concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII fondato su finanza esterna e sulla messa a disposizione di parte del proprio reddito per quattro anni, con suddivisione dei creditori in tre classi e pagamento dei privilegiati al 42,58% e dei chirografari al 6%.
Il decreto aderisce all’orientamento, già espresso dal Tribunale di Ancona con provvedimento del 10 gennaio 2023, secondo cui l’inammissibilità della domanda dell’imprenditore cancellato prevista dall’art. 33, comma 4, CCII colpisce il solo imprenditore collettivo, che si estingue con la cancellazione, e non la persona fisica, che sopravvive alla cessazione della ditta. Poiché i debiti hanno natura imprenditoriale e non consumeristica, l’ex imprenditore individuale non può accedere al piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII e il concordato minore resta l’unico strumento negoziale disponibile, in linea con la facoltà di conversione riconosciuta dall’art. 271 CCII e con la nozione aperta di debitore ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Verificate la completezza della documentazione ex artt. 75 e 76 CCII e l’assenza delle ipotesi ostative ex art. 77 CCII, il Tribunale di Rimini dichiara aperta la procedura, nomina il commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII stante la richiesta di sospensione delle azioni esecutive, assegna ai creditori il termine di trenta giorni per il voto con regola del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII e fissa l’udienza per i provvedimenti ex art. 80 CCII. Il provvedimento consolida l’apertura giurisprudenziale a favore degli ex imprenditori individuali sovraindebitati.