Concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato: l’art. 33, comma 4, CCII riguarda solo l’imprenditore collettivo
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Massima
L'inammissibilità della domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, prevista dall'art. 33, comma 4, CCII, si riferisce al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina l'estinzione del soggetto. L'imprenditore individuale cessato, che sopravvive alla cancellazione della ditta e versa in sovraindebitamento per debiti d'impresa di natura non consumeristica, può accedere al concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, soluzione coerente con l'art. 271 CCII e con la definizione di debitore di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Una debitrice, già socia accomandataria di due società in accomandita semplice inattive e titolare di una ditta individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese, ha chiesto l’ammissione al concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, proponendo un piano sostenuto da finanza esterna messa a disposizione da familiari, con pagamento integrale delle prededuzioni, soddisfazione del privilegio capiente e pagamento dei chirografari al 4,5% in quattro anni.
Il decreto affronta la questione, assai dibattuta, dell’accesso al concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato: secondo il Tribunale di Ancona la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII riguarda il solo imprenditore collettivo, che con la cancellazione si estingue ex art. 2495 c.c., mentre la persona fisica sopravvive alla cessazione della ditta. Negare al cessato l’accesso alla procedura negoziale, quando i debiti d’impresa gli impediscono di utilizzare il piano del consumatore ex art. 67 CCII, lo costringerebbe alla sola liquidazione controllata, in contrasto con la ratio del codice e con la facoltà riconosciuta dall’art. 271 CCII di convertire la domanda di liquidazione dei creditori in una procedura negoziale.
Verificate la completezza documentale ex artt. 75 e 76 CCII e l’assenza delle cause di inammissibilità ex art. 77 CCII, il Tribunale dichiara aperta la procedura, nomina il commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII in ragione della richiesta sospensione delle azioni esecutive e assegna ai creditori trenta giorni per il voto con meccanismo del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII. Si tratta di un precedente di rilievo per i professionisti che assistono ex imprenditori individuali sovraindebitati.