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Normativa
Concordato Minore

Art. 78 CCII – Omologazione del concordato minore

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Raggiunta la maggioranza prevista dall’articolo 77, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa l’udienza per l’omologazione.

2. Il tribunale omologa il concordato quando:
a) è raggiunta la maggioranza prevista e il credito del creditore dissenziente è soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
b) è assicurato il pagamento integrale dei crediti impignorabili.

3. Il tribunale può omologare il concordato anche in mancanza della maggioranza prevista dall’articolo 77, quando:
a) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una di esse sia composta da creditori portatori di interessi economici omogenei;
b) i creditori dissenzienti di ogni classe dissenziente ricevono un trattamento non inferiore a quello riservato ai creditori delle classi dello stesso rango e comunque non inferiore a quello che riceverebbero in caso di liquidazione controllata.

4. Con il provvedimento di omologazione il tribunale nomina un liquidatore per la gestione dei beni eventualmente ceduti.

5. Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo, ferma la possibilità di reclamo.