Concordato minore familiare fondato sulla sola finanza esterna: omologa con piano unico ex art. 66 CCII
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Massima
È omologabile ai sensi dell'art. 80 CCII il concordato minore proposto congiuntamente da membri della stessa famiglia il cui sovraindebitamento abbia origine comune, con presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi ex art. 66 CCII, anche quando il piano si fondi esclusivamente sull'apporto di finanza esterna di un familiare, purché la relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII attesti convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e fattibilità, e siano raggiunte le maggioranze di cui all'art. 79 CCII.
Due debitori legati da stretto rapporto di parentela, non qualificabili come consumatori in quanto la maggiore esposizione debitoria era ricollegabile all’attività commerciale svolta da un terzo soggetto, hanno proposto un concordato minore ex artt. 74 e seguenti CCII fondato esclusivamente sull’apporto di finanza esterna messo a disposizione dalla madre. La proposta, corredata dalla documentazione di cui all’art. 75 CCII e dalla relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76, comma 2, CCII, era stata ammessa con decreto di apertura ex art. 78 CCII, con nomina del commissario giudiziale.
Il Tribunale di Avellino ha affrontato tre questioni centrali: l’ammissibilità di un unico piano familiare di risoluzione della crisi ai sensi dell’art. 66 CCII, giustificato dall’origine comune dell’indebitamento e dal vincolo di parentela; la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) CCII in capo a debitori non consumatori e non assoggettabili a liquidazione giudiziale; la rilevanza delle osservazioni dell’unico creditore opponente a fronte del raggiungimento delle maggioranze ex art. 79 CCII per entrambe le masse.
Verificato il voto favorevole e condivise le valutazioni del commissario giudiziale circa ammissibilità, fattibilità e convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, anche alla luce delle integrazioni sulla situazione reddituale del finanziatore esterno, il Tribunale ha omologato il concordato minore ex art. 80 CCII, richiamando gli obblighi esecutivi dei debitori ex art. 81 CCII e la vigilanza del commissario. La pronuncia conferma la piena praticabilità delle procedure familiari nel concordato minore e la legittimità di piani interamente sorretti da finanza esterna.