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Giurisprudenza
Concordato Minore

Il socio fideiussore non consumatore accede al concordato minore liquidatorio con finanza esterna

Autorità

Tribunale

Sede

Salerno

Data

13/06/2023

Estensore

Sara Serretiello

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore art. 74 ccii fideiussore socio finanza esterna consumatore debiti promiscui

Massima

Il debitore persona fisica che abbia prestato fideiussioni quale socio, in funzione dell'attività d'impresa, non riveste la qualità di consumatore e non accede alla ristrutturazione dei debiti, ma può proporre il concordato minore nella forma liquidatoria di cui all'art. 74, comma 2, CCII, con apporto di risorse esterne che incrementino apprezzabilmente la soddisfazione dei creditori, potendo definire unitariamente la propria posizione debitoria, comprensiva di debiti personali e di natura non consumeristica, quale debitore rientrante nella categoria residuale dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII.

Un debitore che aveva prestato fideiussioni nella qualità di socio di una società operante nella lavorazione e commercializzazione di materiali per l’edilizia, con un’esposizione complessiva di quasi due milioni di euro, ha proposto un concordato minore di natura liquidatoria fondato esclusivamente su un apporto di finanza esterna di un familiare, destinato in parte all’Erario e in parte ai chirografari, con costi della procedura assunti da un terzo al di fuori della procedura.

Il Tribunale di Salerno ha qualificato il ricorrente come non consumatore, poiché le fideiussioni prestate quale socio costituiscono atti espressivi dell’attività d’impresa, e ne ha riconosciuto l’accesso al concordato minore nella sola forma liquidatoria ex art. 74, comma 2, CCII, non essendovi attività da proseguire. Il decreto valorizza inoltre la categoria residuale dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII, ritenendo che il richiamo dell’art. 77 CCII ai limiti dimensionali dell’impresa minore non escluda il fideiussore con esposizione superiore alle soglie, e ammette la definizione unitaria della posizione debitoria mista, sulla scia della giurisprudenza di merito favorevole.

Verificata la completezza documentale ex artt. 75 e 76, comma 2, CCII e l’assenza di cause ostative ex art. 77 CCII, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura ai sensi dell’art. 78 CCII, con concessione delle misure protettive e regola del silenzio-assenso sul voto. La pronuncia conferma che il concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna è lo strumento elettivo per i garanti e gli ex soci sovraindebitati esclusi dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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