Gli eredi dell’imprenditore defunto possono proseguire il concordato minore per i debiti d’impresa ereditati
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Massima
Gli eredi che abbiano accettato puramente e semplicemente l'eredità dell'imprenditore individuale defunto subentrano, sul piano sostanziale e processuale, nella proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII formulata dal de cuius e sono legittimati ai sensi dell'art. 74, comma 1, CCII: la nozione di consumatore di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), CCII ha carattere oggettivo e attiene alla natura delle obbligazioni da ristrutturare, sicché gli eredi non sono qualificabili come consumatori quando i debiti ereditati originano dall'esercizio dell'attività d'impresa del defunto.
Il titolare di un’impresa individuale di trasporti aveva depositato una proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, ma è deceduto pochi giorni dopo. I figli, accettata l’eredità in modo puro e semplice, hanno manifestato la volontà di proseguire la procedura, depositando una nota integrativa con relazione aggiornata dell’OCC. L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’apertura, sostenendo che gli eredi, non imprenditori, sarebbero semplici consumatori e come tali esclusi dal concordato minore ex art. 74, comma 1, CCII.
Il giudice delegato del Tribunale di Vicenza ha respinto l’eccezione valorizzando la natura oggettiva della nozione di consumatore accolta dall’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1869/2016 e Cass. n. 22699/2023): la qualifica dipende dalla natura delle obbligazioni che si intendono ristrutturare, non dalla condizione soggettiva del proponente. Poiché i debiti ereditati, unici debiti facenti capo ai ricorrenti, originano dall’attività imprenditoriale del de cuius, gli eredi versano in stato di sovraindebitamento, non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale e non sono consumatori: la loro legittimazione al concordato minore è quindi piena, operando il subentro tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale.
Verificate la documentazione ex artt. 75 e 76 CCII, l’assenza delle condizioni ostative ex art. 77 CCII e la presenza di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, il Tribunale ha aperto la procedura ex art. 78 CCII, con i consueti effetti protettivi e l’avvio della votazione secondo il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII. Pronuncia innovativa sulla trasmissibilità agli eredi della procedura di concordato minore.