Apertura del concordato minore dell’ex imprenditrice: verifica dei presupposti e misure protettive
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Massima
La preclusione di cui all'art. 33, comma 4, CCII — che sancisce l'inammissibilità della domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese — deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione del soggetto. L'imprenditore individuale che abbia iscritto la cessazione dell'attività ex art. 2196 c.c. non cessa di esistere, ma perde la qualità di imprenditore restando soggetto debitore: egli può pertanto accedere al concordato minore per i debiti d'impresa di cui è rimasto gravato, non potendo — attesa la natura non consumeristica dell'indebitamento — avvalersi del piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII, e non potendo l'esdebitazione essergli riservata alla sola via della liquidazione controllata, in contrasto con la ratio del Codice e con gli artt. 7 e 271 CCII. Tale interpretazione non è smentita dall'introduzione, ad opera del D.Lgs. n. 136/2024, del comma 1-bis dell'art. 33 CCII, che esplicita la perdurante legittimazione del debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, a chiedere l'apertura della liquidazione controllata.
Il Tribunale di Rimini dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da un’ex imprenditrice individuale con ditta cancellata dal registro delle imprese nel 2022, prendendo posizione sulla questione più dibattuta in materia: la portata dell’inammissibilità sancita dall’art. 33, comma 4, CCII per la domanda dell'”imprenditore cancellato”.
Il decreto aderisce alla tesi restrittiva: la preclusione riguarda il solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina l’estinzione del soggetto, mentre l’imprenditore individuale che iscrive la cessazione ex art. 2196 c.c. perde la qualità di imprenditore ma sopravvive come debitore. Escluderlo anche dal concordato minore — non potendo egli accedere al piano del consumatore per i debiti d’impresa — lo priverebbe di qualunque strumento negoziale, relegandolo alla sola liquidazione controllata, in contrasto con la ratio del Codice e con gli artt. 7 e 271 CCII. L’interpretazione è corroborata da Trib. Ancona 10 gennaio 2023, Trib. Vicenza 13 marzo 2025 e dalla relazione n. 10/2025 dell’Ufficio del Massimario sul correttivo ter, né è smentita dal nuovo comma 1-bis dell’art. 33, introdotto dal D.Lgs. 136/2024.
Nel merito: a fronte di debiti per € 417.744,48, il piano mette a disposizione € 10.000 di finanza interna (giacenza bancaria) e € 10.000 di finanza esterna apportata dal coniuge, con pagamento del 3,20% a privilegiati degradati e chirografari entro 60 giorni dall’omologa. Il tribunale concede le misure protettive richieste (divieto di azioni esecutive e cautelari e di acquisto di prelazioni fino alla definitività dell’omologa), assegna ai creditori trenta giorni per il voto con avvertimento del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII ed esclude la necessità di nominare il commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII.