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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore aperto all’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese

Autorità

Tribunale

Sede

Ancona

Data

15/11/2023

Estensore

Giuliana Filippello

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore imprenditore individuale cessato cancellazione registro imprese art. 33 ccii art. 74 ccii art. 271 ccii apertura

Massima

Il divieto di presentare domanda di concordato minore per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, desumibile dall'art. 33, comma 4, CCII, si riferisce al solo imprenditore collettivo, che con la cancellazione si estingue definitivamente. L'imprenditore individuale cessato, il quale non può accedere alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII per i debiti di natura non consumeristica, può proporre concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII: diversamente si determinerebbe un'ingiustificata limitazione degli strumenti di esdebitazione, in contrasto anche con l'art. 271 CCII, che consente al debitore di chiedere l'accesso a una procedura del Capo II del Titolo IV in pendenza della domanda di liquidazione controllata dei creditori.

Un imprenditore individuale, cessata l’attività con cancellazione dal registro delle imprese, proponeva domanda di ammissione al concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII per regolare debiti di origine imprenditoriale, prevedendo il soddisfacimento dei creditori, in larga parte erariali, mediante risorse esterne e riparti modulati in classi.

Il decreto del Tribunale di Ancona affronta la questione interpretativa centrale: l’art. 33, comma 4, CCII sancisce l’inammissibilità della domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Il giudice delegato ritiene la preclusione riferibile al solo imprenditore collettivo, estinto con la cancellazione ex art. 2495 c.c.; l’imprenditore individuale, invece, sopravvive alla cessazione della ditta e, non potendo accedere al piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII per i debiti non consumeristici, resterebbe altrimenti confinato alla sola liquidazione controllata, con illogica esclusione dagli strumenti negoziali. L’interpretazione è corroborata dall’art. 271 CCII, che ammette il debitore a chiedere l’accesso a una procedura del Capo II del Titolo IV anche dopo la domanda di liquidazione controllata dei creditori, e dall’ampia formula soggettiva dell’art. 74 CCII.

Verificata la completezza documentale ex art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76 CCII, il tribunale dichiara aperta la procedura ai sensi dell’art. 78 CCII, nomina il commissario giudiziale e disciplina il voto dei creditori. La pronuncia consolida l’orientamento che apre il concordato minore all’ex imprenditore individuale: un’opzione strategica rilevante per i professionisti che assistono debitori con passività d’impresa residue.

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