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Normativa
Concordato Minore

Art. 80 CCII – Effetti del concordato minore omologato

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di apertura della procedura.

2. L’omologazione del concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

3. Con l’omologazione del concordato:
a) i creditori privilegiati, il cui credito non viene soddisfatto integralmente, sono privati del privilegio per la parte residua del credito;
b) le procedure esecutive pendenti sono sospese e i creditori non possono intraprendere nuove azioni esecutive.

4. I crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato minore, ivi compresi quelli dell’OCC, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori, ad eccezione di quelli garantiti da pegno o ipoteca.

5. Con l’omologazione del concordato, il debitore riacquista la libera disponibilità del proprio patrimonio, nei limiti di quanto previsto dal piano concordatario.

6. Il concordato minore produce effetti anche nei confronti di quei creditori che, pur avendo ricevuto la comunicazione, non abbiano espresso il loro voto.