Concordato minore in continuità con sola finanza esterna: omologa con cram down fiscale
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Massima
Nel concordato minore la proposta ha contenuto libero ai sensi dell'art. 74, comma 3, CCII e può prevedere il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante finanza esterna, anche in caso di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza che trovi applicazione analogica l'art. 84, comma 3, CCII sulla destinazione ai creditori del ricavato della continuità. In mancanza di adesione determinante dell'amministrazione finanziaria opera il cram down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII quando la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria; il silenzio dei creditori vale assenso ex art. 79, comma 3, CCII.
Un imprenditore individuale del settore pubblicitario, gravato da un passivo prevalentemente erariale e previdenziale di oltre 700.000 euro, ha proposto un concordato minore in continuità fondato esclusivamente sull’apporto irrevocabile di un terzo di circa 51.000 euro, condizionato al passaggio in giudicato dell’omologa, con suddivisione dei creditori in classi e percentuali di soddisfazione variabili dal 70% per i professionisti privilegiati al 2% per i chirografari. All’esito della votazione, la maggioranza per classi è stata raggiunta grazie al silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII, mentre l’unico voto espresso, contrario, è stato quello dell’Agenzia delle Entrate, che ha contestato l’ammissibilità della proposta per la mancata destinazione ai creditori del ricavato della continuità ex art. 84, comma 3, CCII.
Il Tribunale di Bologna ha respinto le obiezioni erariali: i presupposti di ammissibilità sono solo quelli degli artt. 75, 76 e 77 CCII e l’art. 74, comma 3, CCII attribuisce alla proposta contenuto libero, consentendo il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma; tale disciplina speciale, calibrata sulle imprese minori, preclude l’applicazione analogica dell’art. 84, comma 3, CCII al caso in cui entri in gioco la sola finanza esterna, liberamente distribuibile. Quanto alla mancata adesione dell’amministrazione finanziaria, la sentenza applica il cram down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII, rilevando che nell’alternativa della liquidazione controllata, gravata da maggiori costi prededucibili, l’Erario non riceverebbe alcunché.
Il concordato minore è stato quindi omologato con contestuale chiusura della procedura ex art. 80, comma 2, CCII, affidando al commissario giudiziale in funzione di OCC l’esecuzione dei pagamenti e la vigilanza sull’adempimento. Pronuncia significativa sull’autonomia del concordato minore rispetto al concordato preventivo e sull’operatività del cram down fiscale nelle procedure di sovraindebitamento.