Diniego di omologa del piano del consumatore su contestazione del creditore ipotecario e contestuale apertura della liquidazione controllata
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Massima
In caso di contestazione sulla convenienza, il giudice omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo se il credito dell'opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria ex art. 71, comma 9, CCII; negato il requisito, l'istanza subordinata di apertura della liquidazione controllata ex art. 70, comma 10, CCII è ammissibile anche se proposta nel corso del procedimento e, in presenza di domande cumulate, la decisione su entrambe spetta al tribunale in composizione collegiale in applicazione del principio desumibile dall'art. 281-novies c.p.c.
Due coniugi consumatori, sovraindebitati principalmente per l’incapacità di far fronte alle rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione familiare, hanno chiesto l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti che destinava ai creditori rate mensili per quasi nove anni. Il creditore ipotecario si è opposto contestando sia la genesi colposa del sovraindebitamento sia la convenienza della proposta rispetto alla vendita coattiva dell’immobile pignorato; all’esito dell’udienza i debitori hanno proposto domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.
Il Tribunale di Como ha anzitutto risolto una questione di composizione dell’organo giudicante: poiché l’art. 70 CCII assegna al giudice monocratico l’omologa del piano e l’art. 270 CCII al collegio l’apertura della liquidazione controllata, la decisione su entrambe le domande cumulate va rimessa al collegio, in applicazione del principio dell’art. 281-novies c.p.c., per evitare decisioni contrastanti e separatamente impugnabili. Esclusa la colpa grave ex art. 69 CCII, valutata al momento dell’assunzione delle obbligazioni, il collegio ha però ritenuto fondata la contestazione di convenienza: il credito ipotecario sarebbe stato soddisfatto nello scenario della liquidazione controllata in tempi più celeri e in misura superiore, anche grazie all’apprensione della quota di stipendio per almeno un triennio, sicché il piano non superava il test dell’art. 71, comma 9, CCII.
Respinta l’omologa, il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione controllata su istanza dei debitori ex art. 70, comma 10, CCII, ritenendo che la norma non preveda decadenze e consenta la proposizione dell’istanza anche in corso di procedimento per ragioni di economia processuale. La sentenza determina provvisoriamente la quota di reddito esclusa dalla liquidazione per il mantenimento del nucleo familiare ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, ricordando che la cooperazione del debitore rileva per l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII. Pronuncia di grande utilità pratica sul raccordo tra procedure negoziali e liquidatorie del sovraindebitamento.