Omologazione del piano del consumatore con conservazione della casa e pagamento rateale integrale del creditore ipotecario
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Massima
È omologabile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che, in luogo della vendita del bene, preveda la conservazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare e il soddisfacimento integrale, ancorché rateale, del creditore ipotecario, ove tale soluzione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria: il sacrificio dei creditori è equilibrato quando dalla liquidazione controllata non ricaverebbero un vantaggio analogo, tenuto conto dei costi della procedura, della ridotta quota di reddito distribuibile nel triennio e degli oneri di mantenimento del nucleo familiare.
A seguito del decreto di apertura, i coniugi consumatori chiedono l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, articolato in una proposta che prevede la conservazione dell’immobile adibito ad abitazione familiare e il soddisfacimento integrale e rateale del creditore ipotecario. Il Tribunale, sulla scorta della relazione dell’OCC, verifica i presupposti dell’omologazione.
Il provvedimento affronta il giudizio di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, valorizzando che dalla vendita del bene ipotecato il creditore garantito ricaverebbe verosimilmente una somma inferiore, al netto dei costi di procedura, e che la liquidazione controllata, considerati gli oneri di mantenimento del nucleo familiare e la durata triennale, non assicurerebbe ai creditori un vantaggio analogo.
Ritenuto equilibrato il sacrificio dei creditori e conveniente il piano, il Tribunale omologa il piano del consumatore, conferma la sospensione delle procedure esecutive a carico dei ricorrenti, detta le prescrizioni per l’esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC e dichiara chiusa la procedura. La pronuncia è di rilievo per la conservazione della casa di abitazione e il trattamento del creditore ipotecario nel piano del consumatore.