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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore: solo la colpa grave preclude l’accesso, il TFR non maturato resta fuori dall’attivo

Autorità

Tribunale

Sede

Rimini

Data

01/02/2025

Estensore

Maria Carla Corvetta

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore colpa grave meritevolezza merito creditizio tfr convenienza art. 69 ccii

Massima

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è precluso solo da colpa grave, malafede o frode causalmente determinanti il sovraindebitamento, essendo stato superato il giudizio di meritevolezza fondato sulla colpa generica della legge n. 3/2012; spetta al creditore opponente provare tali condotte e la loro efficacia causale, mentre il finanziatore che abbia violato l'art. 124-bis TUB nella verifica del merito creditizio non può contestare la convenienza ex art. 69, comma 2, CCII. Il TFR non ancora maturato è credito futuro privo di certezza ed esigibilità e non deve essere incluso tra le poste attive del piano.

Una dipendente pubblica a tempo indeterminato, gravata da debiti per circa 90.000 euro contratti per esigenze familiari, propone un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII mettendo a disposizione accantonamenti mensili di 280 euro per quattro anni (14.560 euro), con pagamento integrale delle prededuzioni e dei crediti privilegiati e soddisfazione dei chirografari all’11% circa. Un istituto di credito presenta osservazioni, deducendo la colpa nell’assunzione delle obbligazioni, la presunta frode per omessa dichiarazione di finanziamenti pregressi e la mancata inclusione del TFR maturato tra le poste attive.

La sentenza ricostruisce il passaggio dal giudizio di meritevolezza ex art. 12-bis l. 3/2012 al sistema del CCII, in cui l’art. 69 limita l’esclusione ai soli casi di colpa grave, malafede o frode, gravando il creditore della prova anche del nesso causale rispetto alla formazione dell’indebitamento; specularmente, l’art. 68, comma 3, CCII impone all’OCC di verificare il rispetto del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, la cui violazione preclude al finanziatore l’opposizione sulla convenienza ex art. 69, comma 2. Quanto al TFR, la sua natura di retribuzione differita, esigibile solo alla cessazione del rapporto, ne esclude l’inclusione nell’attivo di piano. Viene infine verificata la convenienza ex art. 70, comma 9, CCII rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il Tribunale respinge tutte le osservazioni e omologa il piano, ritenendo che una soddisfazione dei chirografari dell’11% non renda il piano inidoneo alla sua funzione, e affida all’OCC la vigilanza sull’esecuzione con relazione finale ex art. 71, comma 4, CCII. La pronuncia è un riferimento utile sull’onere probatorio del creditore opponente e sul trattamento del TFR in corso di maturazione nei piani del consumatore.

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