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Normativa
Piano del Consumatore

Art. 70 CCII – Omologazione del piano del consumatore

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il giudice omologa il piano quando:
a) il piano non lede i diritti dei creditori estranei alla proposta;
b) il credito del creditore dissenziente è soddisfatto dal piano almeno quanto lo sarebbe in caso di liquidazione controllata;
c) il piano garantisce il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012.

2. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il provvedimento di omologazione deve essere trascritto, a cura del cancelliere, nel competente ufficio dei registri immobiliari o dell’ufficio della motorizzazione civile.

3. Il decreto di omologazione è comunicato ai creditori e al debitore.

4. Il decreto che omologa il piano è esecutivo. L’omologazione non può essere revocata se non nei casi previsti dalla legge.

5. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del ricorso. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni del debitore.