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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore omologato malgrado le osservazioni della banca: cessione del quinto inopponibile e stralcio degli interessi

Autorità

Tribunale

Sede

Treviso

Data

29/02/2024

Estensore

Petra Uliana

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore art. 70 ccii cessione del quinto merito creditizio convenienza alternativa liquidatoria omologazione

Massima

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologato ai sensi dell'art. 70, comma 9, CCII anche in presenza di osservazioni di un creditore, quando la proposta risulti più conveniente dell'alternativa liquidatoria, nella quale la quota di reddito acquisibile è quella determinata ex art. 268, comma 3, lett. b), CCII. In applicazione dei principi concorsuali, i contratti di cessione di parte dello stipendio o della pensione sono inopponibili alla procedura; è ammesso il trattamento differenziato dei crediti da finanziamento a seconda che siano stati erogati nel rispetto del merito creditizio.

Un consumatore pensionato, privo di immobili liquidabili di rilievo, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII che prevedeva la distribuzione di circa 34.000 euro, in parte provenienti da finanza esterna apportata da un familiare, con pagamento dei soli capitali e stralcio integrale degli interessi sui crediti da finanziamento. Il piano differenziava il trattamento dei finanziatori, riconoscendo il 50% del capitale a chi aveva erogato credito nel rispetto del merito creditizio e il 27,50% a chi aveva concorso a determinare il sovraindebitamento.

Il Tribunale di Treviso ha affrontato tre questioni: l’inopponibilità alla procedura dei contratti di cessione del quinto, dichiarata in applicazione dei principi concorsuali sin dal decreto di apertura ex art. 70 CCII; la legittimità del classamento differenziato dei creditori finanziari in base alla condotta tenuta nella fase di concessione del credito; la valutazione di convenienza ex art. 70, comma 9, CCII rispetto alle osservazioni di una banca creditrice, condotta comparando il piano con l’alternativa liquidatoria triennale e la quota di reddito incamerabile ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b), CCII, tenuto conto del fabbisogno del nucleo familiare e delle soglie ISTAT.

Verificata l’assenza delle condizioni ostative ex art. 69 CCII e il nesso eziologico tra gli eventi dedotti e il sovraindebitamento, il Tribunale ha omologato il piano, dichiarato la cessazione della cessione del quinto della pensione con riattribuzione definitiva dei ratei al debitore, confermato le misure protettive salvi i casi di revoca ex art. 72 CCII e riservato al giudice la liquidazione del compenso dell’OCC ex art. 71, comma 5, CCII. Decisione di interesse pratico per la gestione dei crediti da cessione del quinto e per il sindacato sul merito creditizio nel sovraindebitamento.

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