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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologa del piano del consumatore nonostante l’opposizione del creditore: la colpa lieve non osta e vale il principio della seconda chance

Autorità

Tribunale

Sede

Santa Maria Capua Vetere

Data

19/01/2024

Estensore

Simona Di Rauso

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore omologazione art. 69 ccii colpa grave seconda chance art. 70 ccii convenienza

Massima

Ai sensi dell'art. 69 CCII solo la colpa grave, la malafede o la frode nella determinazione del sovraindebitamento ostano all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: il ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali per far fronte a sopravvenute esigenze familiari integra al più colpa lieve, non ostativa, dovendosi valorizzare il principio della seconda chance. In mancanza di specifiche contestazioni sulla convenienza, rimesse ai creditori ai sensi dell'art. 70, comma 9, CCII, il giudice non è tenuto a valutare la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; il compenso dell'OCC, ex art. 71, comma 4, CCII, è accantonato e liquidato dopo la corretta esecuzione del piano.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di un consumatore pensionato, unico percettore di reddito del nucleo familiare, la cui esposizione di circa 65.000 euro derivava da finanziamenti contratti per far fronte a spese mediche familiari e per sostenere un figlio in difficoltà economica. Il piano prevedeva il pagamento integrale di prededuzioni e privilegiati e il 28% circa ai chirografari, in sessanta rate mensili.

La sentenza decide l’opposizione di una società finanziaria che eccepiva la colpa grave del debitore nell’assunzione dei finanziamenti. Il giudice ricostruisce la nozione di colpa grave ex art. 69 CCII, escludendola nel caso concreto: l’indebitamento progressivo per esigenze familiari sopravvenute, accompagnato dal costante sforzo di onorare i debiti, anche mediante accordi a saldo e stralcio in larga parte adempiuti, integra al più una colpa lieve, non ostativa all’omologa, in coerenza con il principio della seconda chance che mira a riammettere il debitore nel circuito sociale ed economico. Quanto alla convenienza, in assenza di contestazioni specifiche ex art. 70, comma 9, CCII, il giudice non deve compararla con l’alternativa liquidatoria, comunque ritenuta deteriore.

Sul piano operativo, la pronuncia ribadisce che il compenso dell’OCC, prededucibile ex art. 6 CCII, va versato secondo le tempistiche del piano ma accantonato, con liquidazione ex art. 71, comma 4, CCII solo dopo la verifica della regolare esecuzione, salvi acconti autorizzati dal giudice. Una decisione utile per argomentare l’assenza di colpa grave nei piani fondati su debiti di sopravvivenza familiare.

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