Piano del consumatore: la moratoria ultrabiennale dei privilegiati attiene alla convenienza, non all’ammissibilità
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Massima
Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il superamento della moratoria biennale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, reintrodotta dal correttivo-ter, non determina l'inammissibilità della proposta ma va valutato sotto il profilo della convenienza, anche ai fini dell'art. 70, comma 7, CCII, potendo i creditori prelatizi esprimersi sulla dilazione mediante le osservazioni; principio coerente con la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla moratoria annuale ex art. 8, comma 4, l. 3/2012. Con il decreto ex art. 70 CCII il giudice può sospendere le esecuzioni che pregiudicherebbero la fattibilità del piano, come quella pendente sull'abitazione familiare.
Due coniugi consumatori, con un nucleo familiare comprendente due figli con disabilità, propongono un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII che prevede versamenti semestrali per quasi undici anni, per complessivi 55.126 euro, con soddisfazione integrale delle prededuzioni, al 55% del creditore ipotecario e dei privilegiati capienti e al 10% dei restanti creditori, importo prospettato come superiore al realizzo dell’alternativa liquidatoria. Dopo una richiesta di chiarimenti ex art. 70 CCII, il giudice verifica competenza, qualifica di consumatore, assenza di cause ostative ex art. 69 CCII e completezza della documentazione ex artt. 67 e 68 CCII, rilevando anche una lacuna nella verifica del merito creditizio di un finanziatore.
Il punto di maggior interesse riguarda la durata del piano a fronte della moratoria biennale per i crediti prelatizi reintrodotta dal correttivo-ter: il giudice ritiene che il termine non operi a pena di inammissibilità, pena l’eccessiva frustrazione dell’istituto, ma rilevi sul piano della convenienza, anche ai fini dell’art. 70, comma 7, CCII, ben potendo i creditori prelatizi preferire un adempimento dilazionato ma concordato rispetto a un’incerta soddisfazione coattiva; viene richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla moratoria annuale della legge n. 3/2012. Il decreto puntualizza inoltre che il compenso dell’OCC, ex art. 71 CCII, va accantonato e pagato solo previa autorizzazione del giudice a esecuzione avanzata.
Il giudice fissa l’udienza di omologazione, dispone pubblicità e comunicazioni ai creditori con termine per osservazioni, sospende la procedura esecutiva pendente sull’abitazione familiare – i cui esperimenti di vendita erano andati deserti – e vieta gli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. Provvedimento utile sulla gestione dei piani di lunga durata e sulla tutela dell’abitazione nelle more dell’omologa.