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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata dell’impresa minore su domanda subordinata del creditore: l’attestazione di incapienza ex art. 268, co. 3, CCII vale solo per il debitore persona fisica

Autorità

Tribunale

Sede

Castrovillari

Data

25/03/2024

Estensore

Alessandro Paone

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata impresa minore domanda subordinata del creditore art. 268 ccii socio illimitatamente responsabile incapienza patrimoniale insolvenza

Massima

È ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal creditore in via subordinata rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale, non rinvenendosi nel CCII alcun impedimento né alcuna lesione del diritto di difesa del debitore. La condizione di apertura prevista dall'art. 268, comma 3, CCII - che, in caso di domanda del creditore, richiede l'attestazione dell'OCC sull'assenza di attivo distribuibile - riguarda esclusivamente il debitore persona fisica e non opera quando la domanda è proposta nei confronti di una società, ancorché si tratti di una s.a.s. con un solo socio accomandatario; ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII la sentenza di apertura produce effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile.

Un istituto di credito chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale, o in subordine della liquidazione controllata, nei confronti di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario. I debitori eccepivano sia il mancato superamento dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, sia l’inammissibilità della domanda di liquidazione controllata proposta in via subordinata, sia l’assenza di attivo da distribuire ai creditori.

La pronuncia affronta tre questioni centrali del sistema della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII: la fallibilità dell’impresa minore, l’ammissibilità del cumulo condizionale di domande nel procedimento unitario e l’ambito applicativo dell’art. 268, comma 3, CCII, che subordina l’apertura su iniziativa del creditore, verso il debitore persona fisica, all’assenza dell’attestazione OCC di incapienza assoluta del patrimonio.

Il Tribunale, accertata la natura di impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, accoglie la domanda subordinata e dichiara aperta la liquidazione controllata della società e del socio accomandatario, chiarendo che il filtro dell’incapienza ex art. 268, comma 3, CCII non si applica alle persone giuridiche, neppure quando alla società partecipi un solo socio illimitatamente responsabile. La decisione, che richiama anche l’esdebitazione di diritto ex artt. 278, 280 e 282 CCII, offre indicazioni operative rilevanti per i creditori che intendano azionare la liquidazione controllata contro imprese sotto-soglia insolventi.

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