Fideiussore con partecipazione sociale rilevante non è consumatore: inammissibile la ristrutturazione dei debiti, aperta la liquidazione controllata
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Massima
Il debitore che abbia prestato fideiussioni in favore di una società di cui deteneva una partecipazione significativa, e per un periodo addirittura maggioritaria, del capitale sociale non può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, a prescindere dall'eventuale ingerenza nella gestione, con conseguente inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII. Sussistendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, può essere accolta la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, con determinazione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII della quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare, anche tenendo conto del contributo del coniuge.
Un debitore gravato da un’esposizione di quasi un milione di euro, derivante in larghissima parte da fideiussioni rilasciate in favore di una società poi assoggettata a liquidazione giudiziale, chiedeva l’apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in subordine, della liquidazione controllata. Il ricorrente era stato dipendente della società garantita e ne aveva detenuto quote di capitale, arrivando a possedere una partecipazione maggioritaria per quasi quattro anni nel periodo in cui erano state stipulate le fideiussioni.
La questione centrale riguarda la qualifica di consumatore del fideiussore di una società partecipata. Il Tribunale di Torino, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-74/15 e C-534/15) e della Cassazione (n. 32225/2018, SS.UU. n. 5868/2023, n. 12286/2024), ribadisce che i requisiti soggettivi consumeristici vanno valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, dando rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale e all’eventuale carica di amministratore. Una partecipazione significativa, e a maggior ragione maggioritaria, esclude che le garanzie siano state prestate per scopi di natura privata.
Dichiarata inammissibile la domanda principale per difetto della qualifica di consumatore ex art. 2, lett. e), CCII, il collegio accoglie la domanda subordinata e apre la liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268, 269 e 270 CCII, verificata la completezza della relazione dell’OCC. La sentenza fissa inoltre la quota di reddito non compresa nella liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII in misura pari a circa la metà delle spese familiari, valorizzando il dovere di contribuzione del coniuge convivente. La decisione conferma la prassi di formulare nel medesimo ricorso la domanda subordinata di liquidazione controllata, evitando la chiusura in rito del procedimento unitario.