Liquidazione controllata aperta con mantenimento triennale dell’autovettura al debitore e salvezza del privilegio processuale del creditore fondiario
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Massima
Nell'aprire la liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII il tribunale può accogliere l'istanza del debitore volta a conservare la disponibilità dell'autovettura di modesto valore per un periodo determinato, in ragione delle esigenze lavorative e di assistenza familiare, disponendone la vendita da parte del liquidatore solo alla scadenza. Il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ex art. 150 CCII non opera per le azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, potendo il creditore fondiario avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, d.lgs. 385/1993 anche nella liquidazione controllata (Cass. n. 22914/2024).
Un debitore con un’esposizione complessiva di circa 152.000 euro, in larga parte verso l’agente della riscossione, privo di immobili e titolare soltanto di un’autovettura quasi ventennale, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata mettendo a disposizione il veicolo e un apporto di 400 euro mensili per quattro anni, per complessivi 19.200 euro, destinati al pagamento integrale delle spese di procedura e, nei limiti delle risorse, di una percentuale significativa del credito privilegiato erariale.
Il Tribunale di Savona, verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ex artt. 2 e 268 CCII e la relazione dell’OCC ex art. 269, comma 2, CCII con giudizio positivo su fattibilità e completezza documentale, accoglie anche l’istanza di mantenere l’autovettura nella disponibilità del debitore per tre anni dall’apertura, in considerazione delle esigenze lavorative e della necessità di accompagnare alle cure un familiare gravemente malato, con vendita da parte del liquidatore solo alla scadenza del periodo (in linea con un precedente del Tribunale di Prato del 2023).
La sentenza dispone inoltre il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ex art. 150 CCII, facendo però espressamente salva la posizione del creditore fondiario, che secondo Cass. n. 22914/2024 può avvalersi del privilegio processuale ex art. 41, comma 2, TUB anche in caso di liquidazione controllata. Completano il provvedimento la nomina di giudice delegato e liquidatore ex art. 270 CCII, il termine di 60 giorni per le domande di ammissione al passivo e le autorizzazioni di accesso alle banche dati. Pronuncia utile sul bilanciamento tra universalità della liquidazione ed esigenze essenziali del nucleo familiare.