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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Apertura della liquidazione controllata: apprensione del quinto dello stipendio per un triennio e nomina di liquidatore diverso dal gestore OCC

Autorità

Tribunale

Sede

Rimini

Data

09/09/2024

Estensore

Silvia Rossi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata apertura quota di reddito mantenimento famiglia esdebitazione triennale nomina liquidatore relazione occ

Massima

Nella liquidazione controllata ex artt. 268 e 269 CCII l'apprensione della quota di reddito eccedente il mantenimento del debitore e della sua famiglia, determinata ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII nel rispetto dei limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c., non può eccedere il triennio previsto per l'esdebitazione dall'art. 282 CCII, non avendo il Codice riproposto la durata minima quadriennale della previgente liquidazione del patrimonio. Sussistono giustificati motivi per nominare liquidatore un professionista diverso dal gestore della crisi quando la relazione OCC ex art. 269, comma 2, CCII risulti carente di effettiva valenza attestativa sulla completezza e attendibilità dei dati del debitore.

Un debitore persona fisica, ex titolare di ditta individuale cessata e attualmente lavoratore dipendente, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, gravato da un’esposizione di circa 61.000 euro a fronte di soli redditi da lavoro. Il Tribunale, verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ex artt. 2, 268 e 269 CCII e la documentazione di cui all’art. 39 CCII applicabile tramite l’art. 271 CCII, dichiarava aperta la procedura.

La sentenza si segnala per tre passaggi: la determinazione della quota di reddito incamerabile dalla procedura, fissata nel quinto dello stipendio e della tredicesima nel rispetto dell’art. 268, comma 4, CCII e dell’art. 545 c.p.c., con possibilità di rideterminazione da parte del giudice delegato; la precisazione che l’apprensione dei redditi non può eccedere il triennio funzionale all’esdebitazione ex art. 282 CCII, essendo venuta meno la durata legale minima quadriennale della liquidazione ex l. n. 3/2012; la scelta di nominare liquidatore un professionista diverso dal gestore della crisi, la cui relazione, anteriore al ricorso e priva di esame critico su spese e capacità contributiva del nucleo familiare, difettava di reale natura attestativa.

Il provvedimento detta inoltre un articolato statuto operativo per il liquidatore: aggiornamento dell’elenco creditori ex art. 271 CCII, inventario e programma di liquidazione ex art. 272 CCII, formazione dello stato passivo ex art. 273 CCII, relazioni semestrali e relazione finale sui presupposti dell’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII. Una decisione utile come modello per la gestione “a tempo” della liquidazione controllata dei redditi da lavoro dipendente.

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