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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Sovraindebitamento dell’ex imprenditore: tre questioni rimesse alla Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Firenze

Data

20/06/2023

Estensore

Luigi Nannipieri

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

rinvio pregiudiziale art. 363-bis c.p.c. ristrutturazione debiti consumatore concordato minore imprenditore cancellato art. 33 ccii reclamo debiti promiscui

Massima

Con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. vengono rimesse alla Corte di Cassazione tre questioni: se sia reclamabile il decreto di inammissibilità pronunciato in sede di vaglio preliminare ex art. 70, comma 1, o ex art. 78, comma 1, CCII e quale sia il giudice competente; se la persona fisica che non esercita più attività d'impresa possa proporre la ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII anche per debiti derivanti, pure in misura prevalente, dalla cessata attività; se l'inammissibilità della domanda dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese prevista dall'art. 33, comma 4, CCII si applichi all'imprenditore individuale e precluda anche il concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII.

Un ex imprenditore individuale, cancellato dal registro delle imprese da oltre un decennio e oggi pensionato, si è visto dichiarare inammissibili dal tribunale sia la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, per la prevalente natura imprenditoriale del passivo, sia la domanda subordinata di concordato minore, in forza dell’art. 33, comma 4, CCII. Avverso il decreto ha proposto reclamo alla Corte d’Appello di Firenze.

La Corte, rilevati gravi contrasti nella giurisprudenza di merito su questioni di puro diritto non ancora decise dalla Cassazione, ha attivato il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su tre fronti: la reclamabilità dei decreti di inammissibilità resi in sede di vaglio preliminare ex artt. 70, comma 1, e 78, comma 1, CCII, con l’alternativa tra Corte d’Appello e tribunale collegiale anche alla luce degli artt. 47 e 65, comma 2, CCII; la possibilità per chi agisce ormai per scopi estranei all’attività d’impresa di ristrutturare ex art. 67 CCII debiti anche prevalentemente imprenditoriali; la riferibilità dell’art. 33, comma 4, CCII all’imprenditore individuale cancellato, con il paradosso di un debitore ammesso alla sola liquidazione controllata e privato del meccanismo dell’art. 271 CCII.

L’ordinanza, che sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Suprema Corte, è il punto di snodo del dibattito sul sovraindebitamento a causa mista e sulla seconda opportunità dell’ex imprenditore, valorizzando anche il considerando 21 della direttiva (UE) 2019/1023. I professionisti devono monitorarne l’esito, destinato a uniformare l’accesso degli ex imprenditori individuali alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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