Concordato minore: reclamabile ex art. 47 CCII il decreto di inammissibilità e ammesso il professionista cessato mai iscritto al registro delle imprese
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Massima
Avverso il decreto con cui il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato minore in sede di vaglio preliminare ex artt. 77 e 78, comma 1, CCII è esperibile il reclamo alla corte d'appello nelle forme previste dall'art. 47, comma 5, CCII, in forza del combinato disposto degli artt. 65, comma 2, e 74, comma 4, CCII, pur in assenza di espressa previsione. Nel merito, la preclusione dell'art. 33, comma 4, CCII colpisce il solo imprenditore cancellato dal registro delle imprese e non si applica al professionista che non vi sia mai stato iscritto, il quale può accedere al concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII per i debiti derivanti dalla cessata attività libero-professionale.
Un ex consulente tributario, cessata l’attività libero-professionale e mai iscritto al registro delle imprese, si era visto dichiarare inammissibile dal tribunale la proposta di concordato minore liquidatorio sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 33, comma 4, CCII anche all’imprenditore individuale cancellato, in linea con il decreto della Prima Presidente della Cassazione del 26 luglio 2023. Il debitore ha proposto reclamo alla Corte d’Appello di Firenze, documentando di non essere mai stato iscritto al registro delle imprese e di aver svolto una professione non organizzata in ordini o collegi.
La Corte affronta anzitutto una questione processuale di rilievo sistematico: l’impugnabilità del decreto di inammissibilità pronunciato in sede di vaglio preliminare ex artt. 77 e 78 CCII, prima della comunicazione ai creditori, ipotesi non espressamente disciplinata dall’art. 80, comma 7, CCII che prevede il reclamo solo contro il diniego di omologazione. Attraverso gli artt. 65, comma 2, e 74, comma 4, CCII, la Corte estende al concordato minore il rimedio dell’art. 47, comma 5, CCII dettato per il concordato preventivo. Nel merito, distingue la posizione del professionista da quella dell’imprenditore cancellato.
In accoglimento del reclamo, la Corte revoca il decreto di inammissibilità e rimette gli atti al tribunale per gli adempimenti ex art. 78 e seguenti CCII, con riassunzione entro tre mesi ex art. 354 c.p.c. La pronuncia è preziosa per i professionisti perché chiarisce che l’art. 33, comma 4, CCII non riguarda chi non è mai stato iscritto al registro delle imprese e che il sovraindebitato a debitoria mista, non qualificabile come consumatore, conserva l’accesso al concordato minore liquidatorio.