L’ammissibilità del concordato minore per l’imprenditore individuale cessato
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Massima
L’imprenditore individuale che, cessata l’attività e cancellato dal registro delle imprese, si trovi in stato di sovraindebitamento per debiti contratti nell’esercizio dell’impresa, può accedere al concordato minore ex art. 74 CCII. La preclusione di cui all’art. 33, comma 4, CCII si riferisce al solo imprenditore commerciale ex artt. 67 e 74 CCII e non al sovraindebitato. Conferma sistematica si trae dall’art. 271 CCII, che ammette il debitore destinatario di domanda di liquidazione controllata a chiedere l’accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV CCII.
Sovraindebitamento – Concordato Minore – Imprenditore individuale cessato – Cancellazione dal registro delle imprese – Art. 33, comma 4, CCII – Ammissibilità
L’imprenditore individuale che, cessata l’attività e cancellato dal registro delle imprese, si trovi in stato di sovraindebitamento per debiti contratti nell’esercizio dell’impresa, può accedere al concordato minore ex art. 74 CCII. La preclusione di cui all’art. 33, comma 4, CCII si riferisce al solo imprenditore commerciale ex artt. 67 e 74 CCII e non al sovraindebitato. Conferma sistematica si trae dall’art. 271 CCII, che ammette il debitore destinatario di domanda di liquidazione controllata a chiedere l’accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV CCII.